Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari
Testo in vigore al
Capo I. Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989, e 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari ed ai controlli veterinari e zootecnici, applicabili nei medesimi scambi, di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari dei prodotti e degli animali di cui agli allegati A e B.
2. I controlli di cui al comma 1 non si effettuano alle frontiere.
3. Restano ferme la disciplina concernente il controllo del benessere sugli animali durante il trasporto e quella concernente i controlli disposti in modo non discriminatorio a tutela dell'interesse generale dello Stato.
Art. 2
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "controllo veterinario": qualsiasi controllo fisico e/o formalita' amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;
b) "scambi": scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;
c) "stabilimento": qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1;
d) "azienda": il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B nonche', per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;
e) "centro o organismo": qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1;
f) "autorita' competente": Il Ministero della sanita', o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
g) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanita' o dall'autorita' individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.
Capo II. Scambi di prodotti di origine animali controlli alla produzione
Art. 3
1. Sono destinati agli scambi solo i prodotti di cui all'art. 1 che sono stati ottenuti, controllati, marcati ed etichettati conformemente alla normativa vigente per tale destinazione e che sono accompagnati dal certificato sanitario, dal certificato di salubrita' ovvero da qualsiasi altro documento prescritto, fino al destinatario ivi indicato.
2. I titolari degli stabilimenti di origine vigilano, attraverso controlli permanenti diretti, sulla conformita' dei prodotti ai requisiti di cui al comma 1 e ne sono responsabili.
3. Fatte salve le funzioni di controllo urgenti, l'autorita' competente sottopone gli stabilimenti a regolari controlli allo scopo di accertarsi che i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e, nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi, ai requisiti fissati dal Paese membro destinatario.
4. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorita' competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, sono adottate le misure necessarie con eventuale sospensione dell'autorizzazione.
5. Se il trasporto riguarda piu' luoghi di destinazione, i prodotti devono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione; ciascuna partita deve essere accompagnata dal certificato o dai documenti di cui al comma 1.
6. Se i prodotti di cui all'art. 1 sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita dal territorio della Comunita' Economica Europea.
7. Nel caso sia esercitata la facolta' di importazione da taluni Paesi terzi il Ministero della sanita' informa dell'autorizzazione la Commissione economica europea e gli altri Stati membri.
8. Se i prodotti facoltativi importati da un altro Stato membro sono introdotti attraverso il confine italiano si procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di controllo veterinario dei prodotti in provenienza da Paesi esteri.
Art. 4
1. Gli operatori in tutte le fasi della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e del trasporto dei prodotti di cui all'art. 1 sono tenuti ad osservare la condizioni stabilite dalla legislazione veterinaria.
2. I prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato A, parte I, sono assoggettati allo stesso controllo veterinario anche se destinati al mercato nazionale.
3. E' vietato spedire verso il territorio di un altro Stato membro i prodotti che rientrano nell'allegato B, parte I, se non possono essere commercializzati nel territorio nazionale per i motivi di cui all'art. 36 del Trattato di Roma.
Capo III. Controlli sui prodotti nel luogo di destinazione sui prodotti di cui all'allegato a parte i
Art. 5
1. L'autorita' competente applica le seguenti misure di controllo:
a) nel luogo di destinazione controlli veterinari a sondaggio in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 3, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;
b) durante il trasporto, limitatamente ai casi di sospetto di infrazione, i controlli ritenuti necessari, i controlli ritenuti necessari incluso il controllo di conformita' dei mezzi di trasporto;
c) per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato A, parte I originari di un altro Stato membro oltre alle misure di controllo di cui alle lettere a) e b) ;
1) se destinati ad uno stabilimento posto sotto la responsabilita' di un veterinario ufficiale, accerta che vi siano ammessi solo prodotti che rispondano, per quanto riguarda la bollatura e i documenti di accompagnamento, alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3, e 4, se si tratta di prodotti di cui all'allegato A, parte I, oppure B, che siano muniti del documento previsto dalla normativa nazionale, se si tratta dei prodotti di cui all'allegato B, parte I;
2) se destinati ad un intermediario autorizzato che procede al frazionamento delle partite o ad un'impresa commerciale con piu' succursali o ad uno stabilimento non soggetto a controllo permanente, ai sensi della legislazione vigente, la verifica della presenza dei bolli, del certificato o dei documenti di cui alla lettera c), numero 1), avviene sotto la responsabilita' dei relativi titolari, che sono tenuti a segnalare alla competente autorita' qualsiasi irregolarita' o anomalia , prima del frazionamento della partita o della commercializzazione dei prodotti;
3) nei casi di destinazione diversa da quella indicata ai numeri 1) e 2), e in particolare in caso di scarico parziale durante il trasporto, la partita, deve essere accompaganta dall'originale del certificato di cui all'art. 3, comma 1.
2. I destinatari di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), sono tenuti a fornire le garanzie stabilite nella convenzione stipulata con gli uffici di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, al momento della registrazione preliminare prevista dal comma 4.
3. Fatto salvo l'art. 4, per i prodotti di cui all'allegato A, parte I, per i quali gli Stati membri hanno la facolta' di mantenere in vigore la normativa nazionale in attesa di disposizioni comunitarie e per i prodotti dell'allegato B, parte I, l'introduzione nel territorio e' subordinata all'applicazione da parte degli stabilimenti di origine delle norme vigenti nella normativa italiana nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato di Roma.
4. Gli operatori primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato membro anche se procedono al frazionamento completo di detti prodotti:
a) sono soggetti a preventiva registrazione;
b) tengono un registro in cui iscrivere le consegne;
c) sono tenuti ai fini dei controlli di cui al comma 1, a segnalare all'autorita' competente l'arrivo di prodotti provenienti da un altro Stato membro, entro i termini stabiliti dall'autorita' stessa;
d) conservano per un periodo non inferiore a sei mesi, e comunque per tutto il periodo di validita' del prodotto, i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 3, in modo da poterli presentare all'autorita' competente a richiesta della stessa.
5. In attesa che la Comunita' economica europea stabilisca le modalita' di applicazione del presente articolo, gli operatori di cui al comma 4 sono tenuti all'osservanza del comma stesso.
6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, adotta le disposizioni emanate dalla Comunita' economica europea sulle modalita' di applicazione del presente articolo.
Art. 6
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, tutti i prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare o diretto due punti geografici della Comunita' sono sottoposti alle norme di controllo previste dall'art. 5.
Art. 7
1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984, di una zoonosi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, si dispone, fatte salve le norme di polizia sanitaria, quando si tratti di prodotti a base di carne, la distruzione della partita o qualsiasi altro impiego consentito.
2. Le spese per la distruzione della partita sono a carico dello speditore o del suo mandatario.
3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonche' le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorita' degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunita' europee.
4. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee.
5. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanita' interessa la Commissione delle Comunita' europee.
6. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che la merce non soddisfa le condizioni previste, puo' essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrita' o di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra la distruzione della merce, oppure la sua utilizzazione ad altri fini, compresa la rispedizione su autorizzazione della competente autorita' del paese dello stabilimento d'origine; ove si tratti di irregolarita' concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione.
7. Gli elenchi degli agenti o delle malattie di cui al comma 1 sono stabilite dalla Commissione della Comunita' europee e pubblicate, a cura del Ministero della sanita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Il Ministero della sanita', con proprio decreto, adotta le modalita' di applicazione del presente articolo, in conformita' delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee.
Art. 8
1. Nei casi previsti dall'art. 7, va immediatamente contattata la competente autorita' dello Stato membro speditore che si prenda tutte le misure necessarie e comunica la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni; qualora tali misure non siano sufficienti, si esaminano insieme alla competente autorita' dello Stato membro interessato i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso, con una visita in loco.
2. Allorche' i controlli previsti all'art. 7 permettono di constatare un'irregolarita' ripetuta da parte di uno stabilimento, l'autorita' competente informa i servizi veterinari degli altri Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee che, su richiesta o di sua iniziativa, adotta gli opportuni provvedimenti, informandone gli Stati membri.
3. Le spese sostenute per l'applicazione dei provvedimenti della Commissione sono a carico dello stabilimento sottoposto all'indagine.
4. In attesa delle conclusioni della Commissione, e' possibile intensificare i controlli nei confronti dei prodotti provenienti dallo Stato in questione e chiedere alla competente autorita' dello Stato membro speditore di potenziare i controlli sui prodotti provenienti dallo stesso stabilimento.
5. Il Ministero della sanita', con proprio decreto, adotta le modalita' di applicazione del presente articolo, in conformita' delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee.
6. Il presente decreto non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento, salvo il caso di cui al comma 8.
7. I provvedimenti adottati sono comunicati con l'indicazione delle motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonche' alla competente autorita' dello Stato membro speditore; a richiesta dello speditore o del suo mandatario, i provvedimenti motivati gli sono comunicati per iscritto con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti, nonche' della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.
8. In caso di controversia, se le due parti in causa sono d'accordo, la questione puo' essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura nell'elenco di esperti della Comunita' economica europea che sara' stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunita' stessa: l'esperto e' tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria.
9. Le spese per la rispedizione delle merci, lo stoccaggio della medesima, la loro utilizzazione per altri scopo o la loro distruzione sono a carico del destinatario.
Capo IV. Scambi di animali e di produzione controlli all'origine
Art. 9
1. Sono destinati agli scambi solo gli animali e le produzioni di cui all'all. A, parte II, che soddisfano i requisiti posti dai provvedimenti indicati nell'allegato stesso; gli animali e i prodotti di cui all'allegato B, parte II, devono rispettare le norme di polizia sanitaria dello Stato membro destinatario.
2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al comma 4;
b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della sanita' con proprio decreto approva il sistema nazionale di identificazione e registrazione e lo notifica alla Comunita' europea in appresso denominata Commissione; dal 1 gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli animali all'interno del territorio nazionale;
c) essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle disposizioni di cui all'allegato A e, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di cui all'allegato B della documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario, tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario;
d) se si tratta di animali ricettivi o di produzioni di animali ricettivi, non essere originari:
1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia;
2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato C o all'applicazione di misure di salvaguardia;
3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una parte del territorio che non offra le garanzie addizionali comunitarie, se destinati ad uno Stato membro o ad una parte del suo territorio che fruisce di tali garanzie, spetta all'autorita' competente assicurarsi, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti della stessa lettera d);
e) essere raggruppati se il trasporto riguarda piu' luoghi di destinazione, animali in tante partite quanti sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o dalla documentazione di cui alla lettera c);
f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto, deve, salvo caso d'urgenza autorizzato dall'autorita' competente garantire il benessere degli animali, rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio comunitario;
g) per gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che non soddisfano le disposizioni ivi indicate, o se trattasi di animali o di produzioni che figurano nell'allegato B, il transito puo' essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorita' competente dello Stato membro di transito.
3. E' vietato spedire nel territorio di un altro Stato membro:
a) gli animali e le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che sono da eliminare nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie non elencate nell'allegato C;
b) gli animali e le produzioni di cui agli allegati A parte II e B parte II se non possono essere commercializzati nel territorio nazionale per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificabili dall'art. 36 del Trattato di Roma.
4. Fatte salve le funzioni di controllo vigenti l'autorita' competente sottopone a controlli le aziende, i mercati e i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi allo scopo di accertarsi che gli animali o le produzioni destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e rispettino in particolare le condizioni di cui al comma 2, lettere b) e c).
5. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorita' competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, adotta le misure adeguate con eventuale sequestro dell'azienda, del centro o dell'organismo in questione.
Art. 10
1. I detentori di animali e delle produzioni di cui all'allegato A parte II, che siano destinati agli scambi:
a) osservano le condizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni nazionali e comunitarie in tutte le fasi della produzione della commercializzazione;
b) controllano gli animali e le produzioni da un punto di vista veterinario con la stessa accuratezza posta nei confronti di quelli destinati al mercato nazionale;
c) utilizzano per il trasporto mezzi appropriati a garantire il rispetto delle norme igieniche;
2. Il veterinario ufficiale che ha rilasciato il certificato o il documento che accompagna gli animali o le produzioni, comunica, il giorno stesso del loro rilascio, all'autorita' centrale dello Stato destinatario e a quello competente del luogo di destinazione, le informazioni stabilite della Commisssione.
Capo V. Controlli nel luogo di destinazione sugli animali e loro produzioni di cui all'allegato a, parte II
Art. 11
1. L'autorita' competente applica le seguenti misure di controllo:
a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;
b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione;
c) per quanto riguarda gli animali di cui all'allegato A parte II originari di un altro Stato membro, se destinati:
1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore e' responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 l'autorita' competente verifica, mediante controlli non discriminatori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni;
2) ad un macello posto sotto la responsabilita' di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei documenti di accompagnamento, che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello e' responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c) ;
3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2;
4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato.
2. I destinatari di cui al comma 1, lettera c, punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti menzionati all'articolo 9, comma 2, lettere b) e c) e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all'autorita' competente e, in quest'ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l'autorita' competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro.
3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1 lettera c) punti 3 e 4 sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorita' al momento della registrazione preliminare prevista dall'articolo 5, comma 4, lettera a). Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione e' assicurato mediante controlli non sistematici.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai destinatari dei prodotti di cui all'allegato B parte II.
5. Gli operatori primi destinatari materiali di animali provenienti da un altro Stato membro:
a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti ..., la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, nelle ventiquattro ore precedenti, non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorita' competente del luogo di arrivo puo' richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non e' richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE;
b) conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta dalla competente autorita'.
6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, adotta le modalita' di applicazione del presente articolo, in conformita' delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee.
Art. 12
1. Nei casi in cui le disposizioni prevedono la quarantena per gli animali vivi, questa avviene di norma, presso l'azienda destinataria.
2. La quarantena, ove sia richiesta da particolari motivi veterinari puo' avvenire in un apposito centro che e' considerato come il luogo di destinazione della spedizione.
3. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione le ragioni di tale misura.
Art. 13
1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 e successive modifiche di una zoonasi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'autorita' competente dispone, di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena piu' vicino o di abbatterli o di distruggerli; se si tratta di prodotti di cui all'allegato A parte I, si provvede alla loro distruzione.
2. Le spese relative alle misure previste al comma 1 sono a carico dello speditore o del suo mandatario o della persona che ha a carico i prodotti o gli animali.
3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonche' le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorita' degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunita' europee.
4. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti, informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee.
5. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanita' interessa la Commissione delle Comunita' europee.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, se in occassione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che gli animali o i prodotti non soddisfano le condizioni prescritte puo' essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrita' o di polizia sanitaria lo consentano, di scegliere a proprie spese tra:
a) in caso di presenza di residui, il loro mantenimento sotto controllo finche' sia stata confermata l'osservanza delle norme comunitarie e, nel caso di mancata osservanza, l'applicazione delle misure previste dalla normativa comunitaria;
b) l'abbattimento degli animali e la distruzione dei prodotti;
c) la loro rispedizione su autorizzazione della competente autorita' dello Stato membro di spedizione e la preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di transito.
7. In caso si tratti di irregolarita' concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione.
8. Gli elenchi delle malattie di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Commissione della Comunita' europee e pubblicati, a cura del Ministero della sanita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Il Ministero della sanita', con proprio decreto, adotta le modalita' di applicazione del presente articolo, in conformita' delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee.
Art. 13-bis
1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il permesso di importazione per tre mesi.
2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.
Art. 14
1. La competente autorita' che accerti uno dei casi di cui all'art. 8, si mette immediatamente in contatto con l'autorita' dello Stato membro speditore perche' possa prendere tutte le misure necessarie e comunica all'autorita' richiedente la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.
2. Se l'autorita' richiedente nutre il timore che tali misure non siano sufficienti essa esamina insieme alla competente autorita' dello Stato membro speditore i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.
3. Se attraverso i controlli previsti all'art. 8, la competente autorita' constati irregolarita' dello Stato membro destinatario informa autorita' competenti degli Stati membri e la Commissione chiedendo eventualmente di adottare le dicisioni del caso.
4. In attesa delle conclusioni della Commissione:
a) lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro destinatario, potenziare i controlli sugli animali o sui prodotti provenienti dall'azienda, dal centro, dall'organismo, dal mercato o centro di raccolta riconosciuti o dalla regione in questione e, se si tratta di gravi motivi di salute animale o di salubrita', sospendere il rilascio dei certificati o dei documenti di trasporto;
b) lo Stato membro destinatario puo', per motivi gravi di salvaguardia della sanita' pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle aziende, dei centri e degli organismi interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria dello Stato membro speditore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
COSTA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE LORENZO, Ministro della sanita' FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
COLOMBO, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Art. 14-bis
1. Nel caso in cui i prodotti o gli animali di cui all'articolo 1 sono sottoposti a controllo veterinario, a sondaggio e in modo non discriminatorio, ai sensi del presente decreto, al fine di accertare l'esistenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanita' animale, gli uffici veterinari di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono che l'azienda sanitaria locale competente per territorio applichi la misura sanitaria cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione dell'intera partita di merce interessata, in attesa dell'esito del controllo disposto.
2. Nel caso in cui dal controllo di cui al comma 1 risulti un rischio per la salute pubblica o per la sanita' animale, le successive cinque partite di merce di analoga tipologia e provenienza, introdotte nel territorio nazionale, sono considerate sospette e gli uffici veterinari di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono sulle stesse ulteriori controlli veterinari nonche' l'applicazione, da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, della misura sanitaria di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il campionamento deve essere effettuato in modo da assicurare la disponibilita' delle aliquote necessarie ai fini della contestazione nei confronti dello Stato membro di spedizione, secondo le procedure comunitarie.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.