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Sez. 5, Sentenza n. 17673 del 19/07/2013 (Rv. 627505 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE | Compenso degli amministratori - Determinazione - Mancanza nell'atto costitutivo - Specifica delibera assembleare - Necessità - Fondamento - Deliberazione implicita in quella di approvazione del bilancio - Esclusione - Bilancio con posta relativa ai compensi - Idoneità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627505-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE

Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, cod. civ. (nel testo vigente prima delle modifiche, non decisive sul punto, di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento della società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea (art. 2630, secondo comma, cod. civ., abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 61 del 2002); la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di determinazione dei compensi (art. 2364 nn. 1 e 3 cod. civ.); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 cod. civ.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma, cod. civ.). Conseguentemente, l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 cit., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2389, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2434, Cod. Civ. art. 2630 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)