Sez. L, Sentenza n. 14732 del 30/12/1999 (Rv. 532640 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di invalidità - Accertamento della malattia ex art. 5 del "deliberato" del Consiglio dei delegati adottato ex art. 2 della legge n. 319 del 1975 - Natura di tale "deliberato" - Atto amministrativo - Interpretazione del giudice di merito - Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Inammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In materia di accertamento della malattia invalidante per il riconoscimento della pensione di invalidità in favore degli avvocati ex art. 5 del "deliberato" del Consiglio dei delegati della Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori - adottato in esecuzione del disposto dell'art. 2 della legge n. 319 del 1975 - , considerato il carattere amministrativo di tale "deliberato", non è denunciabile con ricorso per cassazione la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., essendo l'interpretazione di tale atto da parte del giudice di merito censurabile solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)