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Sez. 5, Sentenza n. 2802 del 09/06/1999 Cc. (dep. 01/09/1999) Rv. 214471 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - A MEZZO POSTA | Di estratto contumaciale di sentenza - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art 8 legge 20.11.1982 n. 890 - Posteriore al passaggio in giudicato della sentenza - Posizione giuridica esaurita - Retroattività della declaratoria di incostituzionalità - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214471-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - A MEZZO POSTA

In conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità dell'art 8 della legge 20.11.1982 n. 890 (nella parte in cui -in tema di notificazione a mezzo posta- prevede che il piego sia restituito al mittente dopo dieci giorni di "compiuta giacenza"), poiché la pronunzia di illegittimità costituzionale spiega efficacia retroattiva solo sulle situazioni giudiziarie non esaurite, è da escludere che la suddetta pronuncia possa avere effetto nella fase esecutiva del rapporto processuale, nel caso in cui l'estratto contumaciale, notificato ai sensi della predetta legge, sia relativo a sentenza passata in giudicato prima della ricordata decisione della Corte costituzionale. (Vedasi sentenza Corte cost. n. 346 del 1998).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 170 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)