Sez. 6, Sentenza n. 13994 del 20/03/2018 Cc. (dep. 26/03/2018) Rv. 272768 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione - Rinvio della consegna per motivi di giustizia interna - Natura discrezionale della decisione - Conseguenze - Indicazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato, implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall'art. 20, legge 22 aprile 2005, n. 69, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse. (Fattispecie relativa a m.a.e. emesso per il perseguimento del ricorrente per reati di traffico di stupefacenti commessi in Francia, in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo all'omessa considerazione dell'interesse del ricorrente ad impugnare una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. ed a scontare in Italia la pena inflitta, in quanto lo stato di detenzione all'estero non avrebbe impedito l'impugnazione di tale sentenza, né comportato una celebrazione in sua assenza dell'eventuale giudizio di appello, configurandosi quale legittimo impedimento).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 20, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)