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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 90 del 1990

Decisione
decisa il 1990-02-20, depositata il 1990-02-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:90
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15035

  • Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
  • Violazioni
  • Trasporto dei beni
  • Bolla di accompagnamento
  • Prescrizione di determinate indicazioni
  • Pene pecuniarie
  • Assunta violazione del principio di commisurazione delle pene enunciato nella legge di delega
  • Questione già dichiarata manifestamente inammissibile
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente inammissibile (perché implicante valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore). - O. n. 50/1988.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 76 Cost.
  • legge 9 ottobre 1971, n. 825

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma primo, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'i.v.a., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), e dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta sul ricorso proposto da Scritani Michele contro l'Ufficio I.V.A. di Caltanissetta, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di Caltanissetta, con ordinanza del 13 febbraio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, nella parte in cui, discostandosi dai criteri informatori della legge-delega del 9 ottobre 1971, n. 825, e in particolare al principio di commisurazione enunciato nel n. 11 dell'art. 10 della medesima, appare in contrasto con il principio contenuto nell'art. 76 della Costituzione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 50 del 1988, ha dichiarato manifestamente inammissibile identica questione;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'i.v.a., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), promossa dalla Commissione tributaria di I grado di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 13 febbraio 1989, in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze