diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 21700 del 26/03/2003 Cc. (dep. 15/05/2003) Rv. 225975 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Competenza territoriale - Procedimento a carico di magistrato - Deroga - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225975-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA

In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria, la competenza per territorio per la convalida prevista dall'art. 355 comma 2 cod. proc. pen. attribuita al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito, non subisce deroghe neppure quando coinvolto nelle indagini è un magistrato in relazione al quale il giudice delle indagini debba essere determinato ex art. 11 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)