Sez. L, Sentenza n. 7702 del 17/10/1987 (Rv. 455577 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - IUS VARIANDI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITAZIONI - ECCEZIONE - FRODE DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - IUS VARIANDI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITAZIONI - ECCEZIONE - FRODE DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'eccezione alle limitazioni dello jus variandi del datore di lavoro (introdotte con l'art. 17 della legge n. 300 del 1970), implicante l'esclusione del diritto alla così detta promozione automatica nel caso in cui la temporanea assegnazione al lavoratore di mansioni superiori abbia avuto luogo per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, opera anche allorché tale sostituzione sia avvenuta con riferimento non ad uno solo, ma a più lavoratori successivamente versanti in tale condizione, nella quale devono ricomprendersi non soltanto le ipotesi espressamente menzionate dall'art. 2110 cod. civ., ma anche quelle di assenza per godimento delle ferie. In siffatti casi, peraltro, la molteplicità delle susseguitesi assegnazioni a mansioni superiori, operando nell'ambito dell'ipotesi eccettiva, alle suddette limitazioni, espressamente configurata come tale dal legislatore in relazione alla peculiarità dei motivi che la determinano, non può configurarsi come un espediente fraudolentemente posto in essere dal datore di lavoro per impedire che la continuità dell'assegnazione stessa comporti il diritto del sostituto alla promozione, restando il controllo giudiziale sulla vicenda limitato all'accertamento degli effettivi motivi della assenza del lavoratore sostituito e della connessione causale tra l'esigenza tecnica della impresa ed il mutamento provvisorio delle mansioni del sostituto. (Conf 4479/84, mass n 436374).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)