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Sez. 3, Sentenza n. 1343 del 04/06/1962 (Rv. 252164 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - FATTO ILLECITO DELL'APPALTATORE - CULPA IN ELIGENDO DELLO APPALTANTE - RESPONSABILITA CONCORRENTE DELL'APPALTANTE VERSO I TERZI - LIMITI DI AMMISSIBILITA - TIPO DI ORGANIZZAZIONE ECONOMICO-GIURIDICA DELL'IMPRESA APPALTATRICE - IRRILEVANZA AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DELLA CULPA DELL'APPALTANTE.*
Stato
decisa il 1962-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252164-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - FATTO ILLECITO DELL'APPALTATORE - CULPA IN ELIGENDO DELLO APPALTANTE - RESPONSABILITA CONCORRENTE DELL'APPALTANTE VERSO I TERZI - LIMITI DI AMMISSIBILITA - TIPO DI ORGANIZZAZIONE ECONOMICO-GIURIDICA DELL'IMPRESA APPALTATRICE - IRRILEVANZA AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DELLA CULPA DELL'APPALTANTE.*

Poiche dal contratto di appalto esula per presupposto, ogni posizione di dipendenza dell'appaltatore e di preposizione dell'appaltante, non puo, per quanto riguarda il fatto colposo dell'appaltatore, essere invocata, a carico dell'appaltante, la presunzione di culpa in eligendo posta a base dell'art 2049 cod civ, che sancisce la responsabilita dei committenti per il fatto dei loro commessi (dipendenti). Ma, poiche il diritto di fare il proprio tornaconto non si puo risolvere in un attentato all'altrui incolumita, puo sussistere una responsabilita concorrente dell'appaltante verso i terzi quando la di lui culpa in eligendo sia dimostrata in concreto: il che si verifica allorche risulti che il compimento dell'Opus o del servizio sia stato affidato ad un appaltatore, o sedicente tale, che palesemente difettava delle necessarie capacita e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza pericolo di danno per i terzi. I casi in cui puo profilarsi per l'appaltante una responsabilita del tipo indicato si presentano del tutto eccezionali, data l'effettiva esistenza di una presunzione semplice di adeguatezza dell'impresa organizzata, e data anche la normale incapacita dell'appaltante di controllare, prima di affidare l'appalto, l'idoneita tecnica dell'appaltatore e l'adeguatezza anche dal punto di vista attinente all'incolumita dei terzi, dei mezzi predisposti ad impresa; ma, non puo escludersi, che l'incapacita tecnica e l'inadeguatezza dell'organizzazione, dal punto di vista accennato, appaiono, in casi limite, cosi patenti e conclamanti, ad esempio per la reiterazione e la notorieta di pregressi episodi, da coinvolgere la responsabilita dell'appaltante, a causa della inescusabilmente incauta scelta. Ai fini dell'affermazione di detta responsabilita per culpa in eligendo, deve ritenersi che il tipo di organizzazione economico-giuridica dell'impresa appaltatrice, sia individuale o a societa irregolare o di fatto, sia a societa regolare di qualsiasi tipo (importante o meno la assunzione della personalita giuridica) non puo interferire in alcun modo con la capacita tecnica e con l'onesta dell'imprenditore, con la serieta e con l'adeguatezza dell'organizzazione dei mezzi tecnici. (V 2072/59; 1776/42; 1295/39; 837/35).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)