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Sez. 1, Sentenza n. 3506 del 27/10/1986 Cc. (dep. 13/12/1986) Rv. 174594 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - DELITTO DI FALSO DI CUI ALL'ART. 7, ULTIMO COMMA, D.P.R. 6 OTTOBRE 1978, N. 627 - ELEMENTO MATERIALE.*
Stato
decisa il 1986-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174594-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - DELITTO DI FALSO DI CUI ALL'ART. 7, ULTIMO COMMA, D.P.R. 6 OTTOBRE 1978, N. 627 - ELEMENTO MATERIALE.*

Integra il delitto, di cui all'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, anche l'alterazione, dopo la sua definitiva formazione, della bolla di accompagnamento, quale scrittura privata contenente dichiarazioni di scienza ed attestazioni di verità, e non soltanto l'utilizzazione e l'alterazione dei supporti cartacei, ossia l'alterazione degli stampati da parte di tipografie non autorizzate. Tale affermazione trova riscontro nell'art. 5 del medesimo decreto, che non solo contrappone - al pari dell'art. 7 citato - gli stampati (ossia i moduli predisposti dal ministero delle Finanze e forniti dalle tipografie autorizzate) ai documenti, ma ne specifica ulteriormente la differenza, affermando che con decreto del ministro competente sono stabilite le caratteristiche degli stampati per la compilazione "dei documenti" di cui agli artt. 1 e 3 stesso decreto, cioè delle bolle di accompagnamento e degli altri documenti sostitutivi.*

Riferimenti normativi: DPR 06/10/1978 num. 627 art. 1, DPR 06/10/1978 num. 627 art. 3, DPR 06/10/1978 num. 627 art. 5, DPR 06/10/1978 num. 627 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)