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Sez. U, Sentenza n. 21 del 13/07/1998 Cc. (dep. 24/09/1998) Rv. 211196 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Prove acquisite in violazione di diritti specificamente tutelati dalla Costituzione - Inutilizzabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211196-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ

Rientrano nella categoria delle prove sanzionate dall'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., non solo quelle oggettivamente vietate, ma anche quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione, come nel caso degli artt. 13, 14 e 15, in cui la prescrizione dell'inviolabilità attiene a situazioni fattuali di libertà assolute, di cui è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)