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Sez. 5 - , Sentenza n. 33593 del 18/12/2019 (Rv. 656409 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Evasione ed elusione - Differenze - Equivalenza tra elusione e abuso del diritto - Sussistenza - Iva - Presupposti di abuso del diritto - Oggetto della verifica - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656409-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In materia tributaria, i concetti di evasione ed elusione (o abuso), pur accomunati dalla richiesta di un tributo maggiore rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, non sono sovrapponibili, atteso che mentre il primo si riferisce alla pretesa impositiva su fatti realmente posti in essere, anche di rilievo penale, ma occultati al Fisco (come l'uso di documenti falsi), il secondo riguarda la pretesa impositiva su fatti non realmente posti in essere (e dunque non dichiarati), ma che, secondo il Fisco, si sarebbero dovuti compiere, stante la finalità perseguita di ottenere, attraverso l'uso distorno degli strumenti giuridici, risparmi di imposta non dovuti perché incoerenti con lo spirito della legge e i principi del sistema fiscale, in ciò consistendo l'equivalenza dell'elusione con l'abuso. Peraltro, in tema di IVA, l'abuso del diritto si configura, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in presenza delle condizioni dell'acquisizione di un "vantaggio fiscale" contrastante con l'obiettivo perseguito dalla Direttiva Iva e dalla legislazione nazionale, benché formalmente applicate, e dello "scopo essenziale" perseguito in tale direzione attraverso l'operazione negoziale controversa, da ricercarsi nella causa concreta della stessa sottesa al "meccanismo giuridico contorto". (Nella specie, è stata ritenuta abusiva/elusiva l'avvenuta detrazione, con conseguente rimborso, dell'IVA ottenuta da una società immobiliare che, agendo come interposta, aveva acquistato un immobile per poi locarlo ad un'agenzia di assicurazioni, avente identica compagine sociale, la quale, se avesse proceduto personalmente all'acquisto, non si sarebbe potuta giovare del diritto alla detrazione dell'IVA in quanto soggetto esente ex art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972, perché svolgente attività assicurativa).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Costituzione art. 53, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)