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Sez. 3 - , Sentenza n. 3391 del 03/02/2023 (Rv. 667175 - 02)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITA' (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE | Debiti del “de cuius” - Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Condizione di obbligato "pro quota" - Eccezione - Necessità - Qualità di erede sopravvenuta all’inizio del processo - Ripartizione “pro quota” del debito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667175-02

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITA' (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE

Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.

Cod. Civ. art. 754, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)