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Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario

Testo in vigore al

Art. 13

1. L'art. 21 e' sostituito dal seguente:
"Rinnovazione dell'atto impugnato. - La commissione, se nell'atto contro il quale il ricorso e' stato proposto rileva un vizio di incompetenza o che comunque non attiene all'esistenza o all'ammontare del credito tributario, sospende con ordinanza il processo, sempre che non si sia verificata sanatoria, ed assegna per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza e' comunicata all'ufficio tributario.
Non puo' provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato quando il vizio consista nel difetto di motivazione o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza.
La rinnovazione nel termine fissato dalla commissione impedisce ogni decadenza e fa cessare la materia del contendere sui motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonche' sui motivi che risultano accolti dall'atto rinnovato. Il presidente, verificatasi la rinnovazione dell'atto o decorso il termine assegnato per la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione".

Art. 14

1. All'art. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Nel secondo comma le parole "e' presentato" sono sostituite dalle parole "e' proposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalita' di cui al primo comma dell'art. 17,".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Se la copia di cui al secondo comma non e' allegata, l'appello e' improcedibile. Decorso un anno dalla sua proposizione senza che la copia sia stata consegnata o spedita il processo si estingue.
L'estinzione e' pronunziata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della segreteria. Avverso l'ordinanza e' ammesso reclamo alla commissione nel termine di trenta giorni dalla notificazione".

Art. 15

1. Il primo comma dell'art. 24 e' sostituito dal seguente:
"La commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di cui all'art. 21, assegna con ordinanza per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza e' comunicata all'ufficio tributario. Si osservano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 21".

Art. 16

1. All'art. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Nel secondo periodo del secondo comma le parole "secondo comma" sono sostituite dalle parole "terzo comma".
Il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"In caso di mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 22".

Art. 17

1. L'art. 30 e' sostituito dal seguente:
"Rappresentanza e difesa del contribuente. Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale.
La procura speciale puo' essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale.
Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonche' da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.
Se l'incarico e' conferito in un atto del processo, la firma e' autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale".

Art. 18

1. L'art. 31 e' sostituito dal seguente:
"Morte o incapacita' delle parti o del rappresentante. - Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla data della morte della parte o del suo rappresentante o alla data della sentenza esecutiva che ne abbia dichiarato l'incapacita', sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data.
Agli eredi, che non hanno comunicato alla segreteria della commissione le loro generalita' e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dalla morte della parte, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata del defunto risultanti dagli atti del processo".

Art. 19

1. L'art. 32 e' sostituito dal seguente:
"Comunicazioni e notificazioni. - Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio tributario possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione.
Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 32-bis del presente decreto.
Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ed, all'ufficio tributario, mediante presentazione dell'atto alla segreteria, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
L'ufficio provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, che osservano le disposizioni di cui al secondo comma.
Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo di servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto".

Art. 20

1. Dopo l'art. 32 e' aggiunto il seguente:
"Art. 32-bis - Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni. - Le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di variazioni. Se la relazione di notificazione od equipollente atto dell'ufficio postale attesta che il domicilio eletto o la residenza dichiarata e' fittizia, il termine perentorio entro il quale una notificazione debba essere eseguita si intende prorogato di trenta giorni.
Le indicazioni della residenza e del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.
Se mancano la dichiarazione della residenza o l'elezione di domicilio o se per la loro assoluta incertezza la notificazione non e' possibile, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. La stessa disposizione si applica se la parte non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi elegge domicilio".

Art. 21

1. L'art. 33 e' sostituito dal seguente:
"Fascicolo del processo. - La segreteria della commissione tributaria forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi il fascicolo contenente gli atti e i documenti prodotti dal ricorrente, nonche' i fascicoli contenenti gli atti e i documenti prodotti dalle altre parti. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni.
Trascorsi sei mesi dal giorno in cui e' intervenuta la decisione passata in giudicato, la segreteria della commissione trasmette il fascicolo all'ufficio tributario competente.
Il ricorrente entro il termine indicato nel comma precedente ha diritto di ottenere dalla segreteria della commissione la restituzione del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti.
Successivamente, entro cinque anni dalla data dell'ultima decisione, la richiesta di restituzione puo' essere fatta all'ufficio tributario.
Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio. Si applica il quarto comma dell'art. 38 relativamente alle spese di rilascio della copia".

Art. 22

1. Nell'art. 34 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Se dinanzi alla stessa sezione pendono piu' processi relativi alla medesima controversia ovvero a piu' controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni, ancorche' relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la sezione, su richiesta di parte o d'ufficio, ne dispone la riunione".

Art. 23

1. L'art. 35 e' sostituito dal seguente:
"Istruzione del processo. - La commissione tributaria, al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione, ha tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici tributari dalle singole leggi di imposta.
Il collegio puo' delegare l'esecuzione di tali adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti, tempestivamente avvertite, possono intervenire a far constare a verbale le loro richieste e deduzioni.
Quando occorre acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessita', la commissione tributaria puo' richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato e la collaborazione del Corpo della guardia di finanza. Del deposito della relazione e' data comunicazione alle parti. Il ricorrente e le altre parti intervenute o chiamate nel giudizio possono chiedere al presidente entro i trenta giorni successivi a tale comunicazione la fissazione di un termine per presentare una relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto.
Nel caso di cui al comma precedente, la parte che vi abbia interesse puo' chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e ne sopporta le spese. - Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata, che non puo' essere impugnata separatamente dalla decisione".

Art. 24

1. L'art. 37 e' sostituito dal seguente:
"Contenuto della decisione. - La decisione e' emessa in nome del Popolo italiano, e' sottoscritta dal presidente e dal relatore e deve contenere:
1) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalita' delle parti e della data in cui la decisione e' pronunciata;
2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle domande e dei motivi in fatto e in diritto;
3) il dispositivo".

Art. 25

1. L'art. 38 e sostituito dal seguente:
"Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione. - La decisione e' resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sulla decisione la propria firma e la data.
Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito di cui al primo comma.
La segreteria rilascia entro dieci giorni dalla richiesta della parte copia autentica della decisione; se la decisione di condanna al pagamento di somme e' divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva. Il richiedente diverso dall'ufficio tributario deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio.
Le parti hanno facolta' di provvedere direttamente alla notificazione della decisione e, in tal caso, hanno l'obbligo di depositare l'originale notificato presso la segreteria della commissione tributaria, la quale ne rilascia ricevuta. In caso di concorso di piu' comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale ad ogni effetto la comunicazione o la notificazione eseguita per prima".

Art. 26

1. Dopo l'art. 39 e' aggiunto il seguente:
"Art. 39-bis - Errore sulla norma tributaria. - La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce".

Art. 27

1. Il secondo comma dell'art. 45 e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA - ROGNONI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 13