Sez. T, Ordinanza n. 1789 del 26/01/2026 (Rv. 677730-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Fideiussione - Principio di accessorietà - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In ambito tributario, con particolare riguardo all'imposta di registro, che è improntata all'autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione, non opera il principio civilistico dell'accessorietà della fideiussione, che é autonoma espressione di capacità contributiva e, pertanto, non è assoggettata al medesimo regime fiscale dell'atto "enunciante".
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, Cod. Civ. art. 1939
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)