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Sez. T, Ordinanza n. 1789 del 26/01/2026 (Rv. 677730-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Fideiussione - Principio di accessorietà - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677730-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In ambito tributario, con particolare riguardo all'imposta di registro, che è improntata all'autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione, non opera il principio civilistico dell'accessorietà della fideiussione, che é autonoma espressione di capacità contributiva e, pertanto, non è assoggettata al medesimo regime fiscale dell'atto "enunciante".

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, Cod. Civ. art. 1939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)