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Sez. 3, Sentenza n. 1492 del 18/04/1975 (Rv. 375076 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO NEL GIUDIZIO SULL'AN - PRONUNCIA DI COLPA ESCLUSIVA DEL DANNEGGIANTE NEL GIUDIZIO SULL'AN - PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DEL CONCORSO DI COLPA NEL GIUDIZIO SUL QUANTUM - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375076-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO NEL GIUDIZIO SULL'AN - PRONUNCIA DI COLPA ESCLUSIVA DEL DANNEGGIANTE NEL GIUDIZIO SULL'AN - PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DEL CONCORSO DI COLPA NEL GIUDIZIO SUL QUANTUM - INAMMISSIBILITA.*

In tema di risarcimento dei danni, il giudice adito per l'accertamento dell'an debeatur deve rilevare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno del concorso di colpa del danneggiato, ove la parte interessata, pur senza specifica deduzione al riguardo, abbia ritualmente prospettato tutti gli elementi di fatto dai quali sia consentito desumere tale eventuale concorso. Da cio consegue che il giudice successivamente adito per la liquidazione del quantum, qualora accerti che il giudicato formatosi sull'an, per aver affermato l'esclusiva colpa del danneggiante e per averlo condannato al risarcimento della totalita dei danni, abbia implicitamente escluso il concorso di colpa del danneggiato, correttamente nega la proponibilita di detta questione nel giudizio per la Determinazione del danno. (V 2489/72, mass n 359964).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)