Sez. 3 - , Ordinanza n. 12902 del 26/06/2020 (Rv. 658175 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Diffamazione - Esimente del diritto di critica - Natura - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
In materia di diffamazione, l'esimente dell'esercizio del diritto di critica non costituisce espressione di un diritto potestativo, da esercitare nel momento in cui viene proposta l'eccezione, ma integra un diritto sostanziale già esercitato. Ne consegue che la relativa deduzione non ha natura di eccezione in senso stretto e che il giudice civile, ove debba accertare la sussistenza del carattere diffamatorio di un fatto, è tenuto a rilevare tutte le circostanze che siano state allegate e provate, atteso che l'eventuale esistenza di una esimente esclude il carattere diffamatorio del fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)