diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 4415 del 20/02/2020 (Rv. 657334 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Consolidato fiscale nazionale - Giudizio di impugnazione promosso dalla consolidante avverso il rifiuto del rimborso di IRES - Litisconsorzio necessario con la società consolidata dalla cui dichiarazione è scaturita l’imposta indebitamente liquidata e indebitamente versata dalla consolidante - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657334-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di disciplina del consolidato fiscale nazionale, nel giudizio di impugnazione promosso dalla consolidante avverso il rifiuto del rimborso di IRES da essa richiesto non sussiste il litisconsorzio necessario con la società consolidata dalla cui dichiarazione è scaturita l'imposta indebitamente liquidata e indebitamente versata dalla stessa consolidante, atteso che, alla luce degli effetti dell'opzione per la tassazione di gruppo previsti dall'art. 118, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, comportante la determinazione di un reddito complessivo globale, pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti, la soggettività delle società consolidate è "incompleta" in quanto non si estende alla fase di liquidazione e di versamento del tributo, spettando alla controllante il riporto a nuovo dell'unica eccedenza rimborsabile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)