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Sez. 1, Sentenza n. 2652 del 12/06/1986 Cc. (dep. 08/08/1986) Rv. 173515 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - RIUNIONE DI GIUDIZI - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO EFFETTUATA IN UNO DEI PROCEDIMENTI - EFFICACIA ANCHE NEGLI ALTRI - SUSSISTENZA - INIDONEITÀ O INSUFFICIENZA DELLA DICHIARAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173515-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - RIUNIONE DI GIUDIZI - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO EFFETTUATA IN UNO DEI PROCEDIMENTI - EFFICACIA ANCHE NEGLI ALTRI - SUSSISTENZA - INIDONEITÀ O INSUFFICIENZA DELLA DICHIARAZIONE - CONSEGUENZE.*

Nell'ipotesi in cui due procedimenti penali vengono riuniti, in virtù del principio di economia processuale che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti propri di ciascuno di essi, utilizzabili anche nell'altro, la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato in uno dei due procedimenti opera anche nell'altro. Ne deriva che se la dichiarazione sia risultata insufficiente o inidonea nel procedimento nel quale era stata effettuata, le notificazioni vanno eseguite mediante deposito nella cancelleria anche con riferimento agli Atti dell'altro procedimento riunito al primo (V mass n 154983; (V mass n 152478).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)