diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4583 del 01/08/1984 (Rv. 436503 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - CREDITI GARANTITI DA PRIVILEGIO SPECIALE O GENERALE - CORSO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI O LEGALI - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436503-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - CREDITI GARANTITI DA PRIVILEGIO SPECIALE O GENERALE - CORSO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI O LEGALI - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*

L'art. 55 della legge fallimentare (applicabile, ai sensi dello art. 169 della stessa legge, anche al concordato preventivo), il quale deroga al principio della sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali, alla data d'inizio della procedura concorsuale, rispetto, fra l'altro, ai crediti "garantiti da privilegio", è riferibile sia ai crediti assistiti da privilegio speciale sia ai crediti assistiti - come quelli di lavoro - da privilegio generale; in tal caso, peraltro, il corso degli interessi cessa integralmente con la liquidazione delle attività mobiliari del debitore, se questa si verifichi in un unico contesto, ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive. (Conf 1670/82, mass n 419500).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2746, Cod. Civ. art. 2747, Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)