Sez. 4 - , Sentenza n. 3196 del 13/11/2019 Ud. (dep. 27/01/2020) Rv. 278031 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Perquisizione ex art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990 - Differenze con la perquisizione prevista dal codice di rito - Rinvenimento e sequestro della sostanza stupefacente - Eventuale illegittimità della perquisizione - Irrilevanza.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività' di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 103 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)