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Sez. 5 - , Sentenza n. 17252 del 27/06/2019 (Rv. 654600 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Aliquota agevolata per il trasferimento di immobili – Società di mutuo soccorso - ONLUS di diritto - Equiparabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654600-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, le società di mutuo soccorso possono beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990, trattandosi di enti equiparabili alle ONLUS di diritto di cui al d.lgs. n. 460 del 1997, avendo riguardo al disposto dell'art. 9 della l. n. 3818 del 1886, che non può ritenersi abrogato dall'art. 42 del d.lgs. n. 601 del 1973, che ha eliminato solo alcuni benefici di carattere soggettivo, individuati per specifiche categorie, peraltro afferenti esclusivamente l'Irpef, l'Irpeg e l'Ilor e non anche, in conformità al principio di tassatività, l'imposta di registro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 23, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 08/11/1991 num. 381 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 22, Legge 15/04/1886 num. 3818 art. 9, Decreto Legisl. 01/12/2009 num. 179 art. 1 CORTE COST., Legge 31/10/1990 num. 347 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)