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SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1976 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonchù la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (77/91/CEE)

Testo in vigore al

Art. 31

Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea sulla riduzione del capitale sottoscritto è subordinata ad una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

Art. 32

1. In caso di riduzione del capitale sottoscritto, almeno i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione sulla riduzione hanno almeno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento di tale pubblicazione. Le legislazioni degli Stati membri fissano le modalità per l'esercizio di tale diritto. Esse possono negare tale diritto soltanto se il creditore gode di adeguate garanzie o se queste ultime non sono necessarie, tenendo conto del patrimonio della società.

2. Inoltre le legislazioni degli Stati membri dispongono almeno che la riduzione non è operante o che gli azionisti non possono beneficiare di alcun pagamento finchù i creditori non siano stati soddisfatti o finchù un'autorità giudiziaria non abbia disposto il rigetto della loro domanda.

3. Il presente articolo si applica qualora la riduzione del capitale sottoscritto abbia luogo mediante la totale o parziale liberazione degli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Art. 33

1. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 32 alle riduzioni del capitale sottoscritto attuate allo scopo di compensare le perdite o di incorporare alcune somme in una riserva, purchù, a seguito di tale operazione, l'importo di detta riserva non sia superiore al 10 % del capitale sottoscritto ridotto. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno le misure necessarie ad assicurare che le somme provenienti dalla riduzione del capitale sottoscritto non possano essere utilizzate per effettuare versamenti o distribuzioni agli azionisti e nemmeno per la liberazione degli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Art. 34

Il capitale sottoscritto non può essere ridotto ad un importo inferiore al capitale minimo stabilità in conformità dell'articolo 6. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare tale riduzione se essi stabiliscano anche che la decisione di procedere ad una riduzione ha effetto solo se si procede ad un aumento del capitale sottoscritto allo scopo di portare quest'ultimo ad un livello almeno pari al minimo prescritto.

Art. 35

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi l'ammortamento totale o parziale del capitale sottoscritto senza riduzione, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

  1. a) se lo statuto o l'atto costitutivo prevede l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme ordinarie in materia di numero legale e di maggioranza. Qualora lo statuto o l'atto costitutivo non preveda l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme in materia di numero legale e di maggioranza previste all'articolo 40. La decisione forma l'oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE;

  2. b) l'ammortamento può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1;

  3. c) gli azionisti le cui azioni siano ammortizzate conservano i loro diritti ad essi spettanti nella società ad eccezione del diritto al rimborso del conferimento e del diritto di partecipazione alla distribuzione di un primo dividendo sulle azioni non ammortizzate.

Art. 36

1. Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società a ridurre il capitale sottoscritto mediante ritiro forzato di azioni, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

  1. a) il ritiro forzato deve essere prescritto o autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni oggetto del ritiro;

  2. b) se il ritiro forzato è soltanto autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo, esso è deciso dall'assemblea a meno che gli azionisti in questione l'abbiano approvato all'unanimità;

  3. c) l'organo della società che delibera sul ritiro forzato fissa le condizioni e le modalità di tale operazione quando esse non siano fissate nello statuto o l'atto costitutivo;

  4. d) si applica l'articolo 32 a meno che si tratti di azioni interamente liberate che sono messe gratuitamente a disposizione della società o che formano oggetto di un ritiro mediante le somme distribuibili in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1; in tali casi un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione;

  5. e) la decisione sul ritiro forzato è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

2. L'articolo 30, paragrafo 1, e gli articoli 31, 33 e 40 non si applicano nei casi previsti al paragrafo 1.

Art. 37

1. In caso di riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro d'azioni acquistate dalla società stessa o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della medesima, il ritiro deve essere sempre deciso dall'assemblea.

2. L'articolo 32 si applica a meno che non si tratti di azioni interamente liberate che sono acquisite a titolo gratuito o mediante le somme distribuibili ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; in tali casi, un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione.

3. Gli articoli 31, 33 e 40 non sono applicabili nei casi previsti al paragrafo 1.

Art. 38

Nei casi di cui all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 37, paragrafo 1, quando esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea sull'ammortamento del capitale sottoscritto o la riduzione dello stesso mediante ritiro di azioni è subordinata dello stesso mediante ritiro di azioni è subordinata a una votazione separata, almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono lesi dall'operazione.

Art. 39

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società ad emettere delle azioni riscattabili, essa stabilisce per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

  1. a) il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni riscattabili;

  2. b) queste azioni devono essere interamente liberate;

  3. c) le condizioni e le modalità del riscatto sono fissate dallo statuto o dall'atto costitutivo;

  4. d) il riscatto può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1 o con i proventi di una nuova emissione effettuata per tale riscatto;

  5. e) un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni riscattate deve essere incorporato in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve;

  6. f) la lettera e) non si applica quando il riscatto è avvenuto mediante i proventi di una nuova emissione effettuata ai fini di tale riscatto;

  7. g) quando, in seguito al riscatto, è previsto il versamento di un premio agli azionisti, tale premio può essere prelevato soltanto dalle somme distribuibili in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, o da una riserva diversa da quella di cui al punto e) che non può essere distribuita agli azionisti, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve, per coprire le spese di cui all'articolo 3, lettera j) o quelle delle emissioni di azioni o di obbligazioni o per effettuare il versamento di un premio a favore dei detentori delle azioni o delle obbligazioni da riscattare;

  8. h) il riscatto è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Art. 40

1. Le legislazioni degli Stati membri stabiliscono che le decisioni di cui all'articolo 29, paragrafi 4 e 5 ed agli articoli 30, 31, 35 e 38 devono essere almeno prese ad una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.

2. Le legislazioni degli Stati membri possono tuttavia stabilire che la maggioranza semplice dei voti indicati nel paragrafo 1 è sufficiente quanto è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto.

Art. 41

1. Gli Stati membri possono derogare all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prima frase, e lettera b), nonchù agli articoli 25, 26 e 29, se tali deroghe sono necessarie all'adozione o all'applicazione delle disposizioni tendenti a favorire la partecipazione dei lavoratori o di altre categorie di persone stabilite dalla legislazione nazionale al capitale delle imprese.

2. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonchù gli articoli 30, 31, 36, 37, 38 e 39 alle società a statuto speciale che emettano azioni di capitale ed azioni di lavoro, queste ultime in favore della collettività delle personale rappresentata alle assemblee degli azionisti da mandatari aventi diritto di voto.

Art. 42

Per l'applicazione della presente direttiva le legislazioni degli Stati membri salvaguardano la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche.

Art. 43

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, nel termine di due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.

Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 3, lettere g), i), j) e k) alle società già costituite alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Essi possono prevedere che le altre disposizioni della presente direttiva si applichino a tali società soltanto diciotto mesi dopo tale data.

Tuttavia questo termine può essere di tre anni per quanto riguarda gli articoli 6 e 9, e, di cinque anni per quanto riguarda le «unregistered companies» nel Regno Unito e in Irlanda.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1976. Per il Consiglio M. van der STOEL