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Sez. 5, Sentenza n. 12328 del 25/02/1988 Ud. (dep. 13/12/1988) Rv. 179917 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - ELEMENTI COSTITUTIVI - INDICAZIONE - TURBAMENTO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PERICOLO DI VITA PER I CORRISSANTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179917-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - ELEMENTI COSTITUTIVI - INDICAZIONE - TURBAMENTO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PERICOLO DI VITA PER I CORRISSANTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONI.*

In tema di rissa, il reato è integrato quando si verifichi una violenta contesa, con vie di fatto e con il proposito di ledersi reciprocamente, tra tre o più persone; contesa che, anche per la possibilità che altre persone intervengano a prendere le parti dei contendenti, costituisce di per sè un pericolo per l'incolumità pubblica. Pertanto, non è richiesto né il verificarsi di un turbamento per l'incolumità pubblica, posto che non necessita, per la punibilità del detto reato, che la colluttazione avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, potendo essa accadere anche in una privata dimora, né che qualcuno dei partecipanti incorra in pericolo di vita, essendo sufficiente la prova di un semplice pericolo per la incolumità personale. (Conf mass n 121379, prima parte; (Conf mass n 132272, seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)