Sez. 5, Sentenza n. 715 del 10/04/1970 Ud. (dep. 05/09/1970) Rv. 115204 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO -DISCREZIONALITA DEL PROVVEDIMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO -DISCREZIONALITA DEL PROVVEDIMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In via generale non e data impugnazione contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di riunione o contro l'omissione di uno specifico provvedimento al riguardo perche la riunione dei giudizi puo disporsi soltanto se essa giovi alla loro speditezza o il giudice ne riconosca la convenienza con una valutazione insindacabile in Cassazione. (V 114211, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)