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Sez. 3, Sentenza n. 176 del 22/01/1997 Cc. (dep. 14/03/1997) Rv. 207286 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ | Limiti - A pena di decadenza - Fattispecie: eccezione sollevata nei motivi di ricorso.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207286-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ

In tema di competenza territoriale, l'art. 21 cod.proc.pen. stabilisce un preciso sbarramento temporale alla deducibilità della eccezione di incompetenza, disponendo che essa deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491 stesso codice (Questioni preliminari). (Nella specie la S.C., osservato che i Giudici, per completezza di analisi, avevano affrontato "ex officio" nella sentenza la questione della competenza territoriale che non era stata rilevata o eccepita anteriormente, ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza sollevata dal P.G. nei motivi di ricorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)