Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219
Testo in vigore al
Titolo I. Modifiche al codice civile in materia di filiazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per l'integrazione, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 87 del codice civile
1. All'articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o naturali" sono soppresse;
c) il secondo comma e' abrogato;
d) il terzo comma e' abrogato;
e) al quarto comma le parole: "o di filiazione naturale" sono soppresse.
Art. 2 Modifiche all'articolo 128 del codice civile
1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.";
b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".
Art. 3 Modifiche all'articolo 147 del codice civile
1. L'articolo 147 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 147.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.".
Art. 4 Modifiche all'articolo 148 del codice civile
1. L'articolo 148 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 148.
I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".
Art. 5 Modifiche all'articolo 155 del codice civile
1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 155.
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.".
Art. 6 Modifiche all'articolo 165 del codice civile
1. All'articolo 165 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Art. 7 Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile
1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Dello stato di figlio".
2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Della presunzione di paternita'".
3. Le parole: "Sezione I. "Dello stato di figlio legittimo"" sono soppresse.
4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo II. "Delle prove della filiazione"".
5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo III. "Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"".
6. Le parole: "Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"" sono soppresse.
7. Le parole: "Sezione I. "Della filiazione naturale"" sono soppresse.
8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"".
9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo V. "Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'"".
10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Della responsabilita' genitoriale e dei diritti e doveri del figlio".
11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito il seguente: "Capo I. "Dei diritti e doveri del figlio".
12. Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio".
Art. 8 Modifica all'articolo 231 del codice civile
1. L'articolo 231 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 231.
Paternita' del marito
Il marito e' padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.".
Art. 9 Modifiche all'articolo 232 del codice civile
1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma e' sostituito dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.".
Art. 10 Modifiche all'articolo 234 del codice civile
1. All'articolo 234 del codice civile il terzo comma e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il figlio puo' provare di essere stato concepito durante il matrimonio.".
Art. 11 Modifiche all'articolo 236 del codice civile
1. All'articolo 236 del codice civile le parole: "legittima" e la parola: "legittimo" sono soppresse.
Art. 12 Modifiche all'articolo 237 del codice civile
1. All'articolo 237 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente.
"In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.".