Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
Testo in vigore al
Titolo V. Organi consultivi e periferici della pubblica amministrazione.
Art. 81
1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito il Comitato centrale della caccia, il quale ha il compito di dare parere sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli verra' dal predetto Ministero deferita per esame.
2. Il Comitato e' nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e si compone:
1) del Presidente, nella persona del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
2) del Vice presidente, in persona del presidente della Federazione italiana della caccia;
3) di un rappresentante: a) del P.N.F.; b) del C.O.N.I.;
c) della Confederazione fascista degli agricoltori; d) della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; e) dell'Ente assistenziale dei produttori di selvaggina;
3. del direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
4. di quattro rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui tre da scegliersi fra funzionari del Ministero stesso, di grado non inferiore al sesto, e uno fra gli ufficiali della M.N.F. di grado non inferiore a console;
5. di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.
6. In seno al Comitato funziona, per gli affari piu' urgenti e di minore rilievo, un Sottocomitato la cui composizione sara' stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
7. Un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, particolarmente versato nelle discipline venatorie, fa parte del Comitato e del Sottocomitato con funzioni di segretario.
8. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.
9. Col decreto ministeriale di nomina dei componenti del Comitato sara' stabilita, di concerto col Ministero delle finanze, la misura dei compensi ad essi spettanti per l'intervento alle sedute, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 82
1. Con provvedimento del presidente della Giunta provinciale e' costituito, in ciascuna Provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.
2. Esso si compone:
a) del Presidente della Giunta provinciale o di un consigliere da lui delegato, in qualita' di presidente del Comitato;
b) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato;
c) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato;
d) di un insegnante di scienze naturali (zoologia);
e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinata dal Presidente della Giunta provinciale;
f) di un rappresentante degli agricoltori;
g) di un rappresentante dei coltivatori diretti;
h) di un concessionario di riserva di caccia della i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;
i) di un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale pro natura.
3. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l), sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.
4. Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera e).
5. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale nominato dal presidente della Giunta provinciale.
6. Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'albo dell'Amministrazione provinciale.
7. Contro dette deliberazioni e' ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
8. Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti e' affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale, e da due membri, nominati dal Comitato provinciale della caccia.
9. Il servizio di Cassa e' affidato alla tesoreria dell'Amministrazione provinciale.
10. Le spese per il personale dipendente dal Comitato provinciale della caccia e di quello ad esso assegnato sono a carico dell'Amministrazione provinciale.
Art. 83
1. I Comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:
a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dal presidente della Giunta provinciale, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia, di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie;
b) dare impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e tra i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;
c) segnalare al presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento;
d) segnalare al presidente della Giunta provinciale l'opportunita' di costituire zone di ripopolamento e cattura, nonche' ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio;
e) provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'art. 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'art. 4;
f) provvedere alla gestione dei fondi.
Art. 84
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 987
Art. 85
1. Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Universita' di Bologna, e' costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. Esso svolge attivita' tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.
3. La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
4. Il Collegio sindacale e' composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.
5. Presso le Universita', gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanita' possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina.
Titolo VI. Federazione italiana della caccia e organi dipendenti.
Art. 86
1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. La Federazione italiana della caccia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
3. Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attivita' di interesse tecnico-venatorio la Federazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.
4. Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quello per l'interno, purche' posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalita' esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;
b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici.
5. Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.
7. Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso.
Art. 87
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799
Art. 88
1. Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:
a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;
b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;
c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;
d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;
e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere piu' proficuo l'esercizio venatorio;
f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio.
Art. 89
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799
Titolo VII. Tasse e fondi per la caccia.
Art. 90
1. Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'orario:
a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo: lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a piu' di due colpi lire 12.000;
b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000;
c) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;
d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in piu': lire 10.000;
e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in piu': lire 5.000;
f) licenza di uccellagione fissa: lire 30.000;
g) licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;
h) licenza di prodina: lire 15.000;
i) appostamento fisso: lire 10.000.
2. Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non e' prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo.
Art. 91
1. Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardiacaccia ai sensi della lettera b) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:
a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;
b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non piu' di due colpi lire 2.000;
c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a piu' di due colpi lire 2.500;
d) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;
e) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in piu' lire 20.000;
f) per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con piu' di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;
g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;
h) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa erariale per le bandite private e per le riserve dovra' pagarsi una soprattassa di lire 100;
i) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo deve pagarsi una soprattassa di lire 50.
Art. 92
1. Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:
a) il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva Provincia;
b) il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;
c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attivita' tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio.
Art. 93
1. A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per la erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico.
Titolo VIII. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 94
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799
Art. 95
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799
Art. 96
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799
Art. 97
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799
Art. 98
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799
Art. 99
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
Rossoni