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Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi

Testo in vigore al

Art. 4

1. La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilita' alle cariche civili e militari.

Art. 5

1. La discussione in materia religiosa e' pienamente libera.

Art. 6

1. I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.

Art. 7

1. II matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 8

1. Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'uffiziale dello stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.

2. L'uffiziale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalita' preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del Codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a' termini dell'art. 3.

Art. 9

1. Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del Codice civile.

2. L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 352 e 353 del Codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge.

3. L'atto, cosi' compilato, sara' subito trasmesso in originale all'uffiziale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 10

1. L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

  1. 1) il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

  2. 2) il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

  3. 3) la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

  4. 4) la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

  5. 5) il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;

  6. 6) il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale segui' la celebrazione del matrimonio.

2. L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 11

1. Al matrimonio celebrato davanti il Ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullita', tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l'uffiziale dello stato civile.

Art. 14

1. Il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.