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Sez. 2, Sentenza n. 346 del 11/02/1967 (Rv. 326220 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DI UN DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI - USUCAPIBILITA DEL DOMINIO DA PARTE DELL'USUFRUTTUARIO - COESISTENZA NELL'USUFRUTTUARIO DELLA QUALITA DI POSSESSORE E DETENTORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326220-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DI UN DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI - USUCAPIBILITA DEL DOMINIO DA PARTE DELL'USUFRUTTUARIO - COESISTENZA NELL'USUFRUTTUARIO DELLA QUALITA DI POSSESSORE E DETENTORE - CONDIZIONI.*

L'usufruttuario riveste la qualita di possessore, in quanto possiede in nome proprio il diritto reale sulla cosa per cui esercita il suo potere fisico e non essendo possessore a titolo di proprieta, assume la veste di detentore nei confronti del nudo proprietario, il quale, a propria volta, e privo dell'elemento di fatto del proprio possesso (corpus possessionis), inerendo questo all'usufruttuario che non disconosca il diritto altrui. Pertanto, concorrendo sulla medesima cosa un possesso a titolo di usufrutto e un possesso a titolo di proprieta, il possesso dell'usufruttuario - che difetta dell'animus domini, e limitato all'uso e al godimento della cosa altrui ed e percio diretto allo specifico fine corrispondente al contenuto proprio del diritto reale limitato che lo qualifica - e idoneo all'acquisto per usucapione della proprieta solo nei casi in cui sia intervenuta una interversio possessionis, che deve coesistere non in un atto di semplice volizione interna, ma deve esteriorizzarsi in modo inequivocabile e riconoscibile, si da rendere avvertiti che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. (Cfr. N.1546-63, 561-51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 978

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)