Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14847 del 15/07/2015 (Rv. 636066 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Accettazione con beneficio d'inventario - Esclusione della responsabilità dell'erede "ultra vires" - Opponibilità all'erario - Sussistenza - Conseguenze - Esigibilità dell'imposta prima della chiusura della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata - Esclusione - Fattispecie in tema d'impugnazione di cartella di pagamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso potesse essere prospettata la questione dell'accettazione con beneficio d'inventario con il ricorso avverso la cartella di pagamento, una volta divenuto definitivo per omessa impugnazione l'avviso di liquidazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33, Cod. Civ. art. 484
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)