Sez. L, Sentenza n. 4119 del 17/04/1991 (Rv. 471726 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Prescrizione | Diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni previste dalla legge n. 689 del 1981 - Prescrizione - Interruzione - Disciplina del codice civile - Applicabilità - Limiti - Rilevabilità - D'ufficio.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Prescrizione
La prescrizione del diritto di riscuotere le somme dovute per violazioni previste dalla legge n. 689 del 1981, fissata in cinque anni decorrenti dal giorno del compimento della violazione stessa suscettibile di interruzione secondo le norme dettate dal Codice civile, si configura, attesa la funzione di detta legge - la quale, ancorché sostituendo la sanzione amministrativa a quella penale, non cessa di realizzare uno scopo lato senso punitivo dei responsabili di determinate infrazioni -, quale causa estintiva dell'illecito amministrativo ed, in quanto tale, è rilevabile di ufficio dal giudice, diversamente da quanto si verifica per la prescrizione disciplinata del menzionato codice, il richiamo al quale è da ritenere limitato alla sola disciplina dell'interruzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)