((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))
Testo in vigore al
Art. 5
1. Gli atti e i provvedimenti per i quali e' prescritta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emanati dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonche' dalle persone fisiche o giuridiche, dalle societa', dalle associazioni, dalle fondazioni, dai comitati e dai soggetti in genere, residenti o aventi sede nella provincia di Bolzano, devono essere pubblicati nelle due lingue nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
2. Degli atti e dei provvedimenti amministrativi, diversi dai regolamenti, delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici aventi sede fuori della regione, che interessano la provincia di Bolzano, viene data notizia con avviso in lingua tedesca inserito nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale nel quale e' pubblicato l'atto nel testo italiano.
3. L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia cura la pubblicazione dell'avviso su richiesta della provincia di Bolzano, la quale fornisce il testo dell'avviso stesso in lingua tedesca con la tempestivita' necessaria ad assicurare la regolare pubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale.
4. L'esame degli atti in pubblicazione, ai fini di cui ai commi 2 e 3, e' compiuto presso l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti da un incaricato della provincia di Bolzano secondo modalita' da concordare tra la provincia stessa ed il Ministero di grazia e giustizia.
5. La pubblicazione integrale in lingua tedesca degli atti e dei provvedimenti dei quali e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, ferma la loro entrata in vigore.
6. Sono eseguite nelle due lingue le pubblicazioni nel fascicolo regionale del Bollettino ufficiale delle societa' per azioni o in altri casi di pubblicazione prescritta da leggi o regolamenti in analoghi bollettini o fogli ufficiali a carattere regionale o provinciale, ovvero nel Bollettino ufficiale della regione ove manchino edizioni locali di bollettini a carattere nazionale, i quali, comunque, dovranno dare notizia dell'avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
7. La redazione nelle due lingue degli atti o dei provvedimenti, ai fini delle pubblicazioni indicate nei commi 1 e 6, e' effettuata a cura degli organi, degli uffici, dei concessionari o dei soggetti tenuti alla pubblicazione.
8. Le spese, dovute dai soggetti privati per le pubblicazioni previste dal presente articolo, non possono essere superiori a quelle richieste per la pubblicazione in una sola lingua.
Art. 6
1. Una commissione paritetica costituita con decreto del commissario del Governo, composta da sei esperti, tre di lingua italiana designati dallo stesso commissario del Governo e tre di lingua tedesca designati dalla giunta provinciale:
a) determina ed aggiorna, ovvero convalida la terminologia giuridica, amministrativa e tecnica in uso da parte degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nell'art. 1, al fine di assicurarne la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca;
b) cura la redazione e l'aggiornamento di un dizionario di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica nelle due lingue.
2. Il relativo testo viene trasmesso al commissario del Governo e alla giunta provinciale di Bolzano per eventuali modifiche ed integrazioni. Trascorso il termine di sei mesi senza osservazioni, il testo si intende approvato.
3. I testi in lingua italiana e tedesca delle leggi, dei regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 5, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, devono essere rispettivamente redatti o tradotti osservando la terminologia determinata in base alle norme del presente articolo.
4. La commissione determina le modalita' per l'assolvimento dei suoi compiti e puo' proporre alla provincia di Bolzano la nomina temporanea di consulenti specializzati nei settori giuridico, amministrativo e tecnico. Essa si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di personale ed attrezzature posti a disposizione dalla provincia di Bolzano.
5. Ai componenti della commissione spetta il compenso per le commissioni di esame della provincia, che viene corrisposto dalla provincia stessa salvo il rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla meta' della spesa.
Capo III. Rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e con i concessionari di servizi di pubblico interesse.
Art. 7
1. Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 i quali ricevono istanze, domande, denunce o dichiarazioni sono tenuti a formulare gli atti e i provvedimenti e ad eseguire le prescritte comunicazioni o notificazioni nella lingua usata dal richiedente, denunciante o dichiarante ove questo ne sia il destinatario.
2. Qualora l'istanza, la domanda, la denuncia e la dichiarazione siano formulate oralmente e non verbalizzate deve essere attestata la lingua usata dal richiedente salvo che la risposta sia immediata.
3. Per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al comma 1, usano la lingua presunta del destinatario, adeguandosi, in ogni caso, nei rapporti orali, alla lingua usata dall'interlocutore.
4. Gli organi, gli uffici ed i concessionari, di cui al comma 1, che nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' di istituto sono tenuti a trasmettere, comunicare o notificare gli atti o i provvedimenti da essi emessi in lingua tedesca, ad amministrazioni o enti pubblici situati in altre province dello Stato, devono provvedere a loro cura e spese alla traduzione in lingua italiana degli atti o provvedimenti medesimi.
Art. 8
1. I cittadini della provincia di Bolzano possono sollevare la eccezione di nullita' di atti o provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonche' delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che siano formulati in contrasto con le disposizioni dell'art. 7.
2. L'eccezione puo' essere sollevata anche oralmente dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita. Se l'eccezione e' proposta oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede a redigere apposito verbale.
3. L'eccezione puo' essere proposta, nello stesso termine e con le stesse modalita', davanti al sindaco o ad un suo delegato del comune di residenza dell'interessato, quando l'atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari che abbiano sede in altro comune. In tal caso la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che la contiene sono, immediatamente, trasmessi, a cura del comune, all'organo, ufficio o concessionario competente.
4. L'eccezione puo' essere altresi' sollevata direttamente all'ufficiale notificante il quale ne fa menzione nella relazione di notifica.
5. L'eccezione di nullita' sospende gli effetti dell'atto.
6. L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata la fondatezza della eccezione, provvede, a sua cura e spese, alla rinnovazione nella lingua richiesta ed alla notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione.
I termini di decadenza o di prescrizione sono in tal caso prorogati fino alla data della notifica o comunicazione dell'atto tempestivamente rinnovato.
7. In caso di infondatezza della eccezione l'organo, l'ufficio o il concessionario, nello stesso termine perentorio di dieci giorni, da' notizia del rigetto all'interessato e da quel momento l'atto riprende a produrre i suoi effetti.
Art. 9
1. Nei casi previsti dall'art. 8 e sempre che l'organo, l'ufficio o il concessionario non abbia gia' accolto l'eccezione, l'interessato deve dimostrare l'appartenenza al gruppo linguistico mediante la produzione del certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
2. La produzione del certificato deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui al comma 2 dell'art. 8.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 7 l'interessato e' esentato dal fornire la prova di cui comma 2 del presente articolo.
4. In mancanza della tempestiva produzione del certificato la eccezione di nullita' va rigettata e l'atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui e' stato redatto.
Art. 10
1. In caso di rigetto della eccezione di cui all'art. 8, l'interessato puo' ricorrere entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa al fine di fare pronunciare la nullita' dell'atto, del provvedimento, della comunicazione o della notificazione per violazione, da parte dell'organo, dell'ufficio o del concessionario, delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
2. Il ricorso puo' essere proposto, anche verbalmente, davanti alla cancelleria della sezione che provvede a redigere il processo verbale; il presidente della sezione autonoma fissa, con proprio decreto, l'udienza nella quale sara' trattato il ricorso.
3. Il ricorso puo' essere proposto, con le stesse modalita', anche dai soggetti contemplati nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle condizioni ivi stabilite.
4. Il ricorso, con il pedissequo decreto, e' comunicato almeno dieci giorni prima dell'udienza all'organo, all'ufficio o al concessionario controinteressati, nonche' all'istante.
5. Le parti possono stare in giudizio anche personalmente davanti alla sezione e possono presentare memorie non oltre i cinque giorni liberi prima dell'udienza. La sezione decide in camera di consiglio, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti, se comparse.
6. La sezione, quando pronuncia la nullita' dell'atto impugnato, stabilisce anche d'ufficio se la nullita' si estende a determinati atti connessi o conseguenti. L'organo, l'ufficio o il concessionario provvede alla rinnovazione dell'atto annullato entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.
7. La sezione, in ogni caso, condanna la parte soccombente alle spese di giudizio.
8. Gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti di ogni specie.
9. Le eccezioni sull'uso della lingua non possono essere proposte congiuntamente ad altri motivi di gravame.
Art. 11
1. Fermo restando quando disposto dall'art. 7, nonche' dall'ultimo comma dell'art. 100 dello statuto per quanto attiene agli ordinamenti di tipo militare, il personale dipendente dagli organi, dagli uffici, dagli enti e dai concessionari indicati nell'art. 1 che abbiano sede nella provincia di Bolzano, ha facolta' di usare nello svolgimento delle rispettive funzioni e attivita', compresi i corsi di addestramento che si svolgano nella regione Trentino-Alto Adige, la lingua italiana o tedesca e non gli puo' essere richiesto di effettuare traduzioni nell'altra lingua se non quando e' prescritto da leggi o regolamenti.
2. La stessa facolta' spetta al personale dei contingenti di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, limitatamente alle funzioni e attivita' destinate a produrre effetti nella provincia di Bolzano.
3. Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiego o di lavoro del personale di cui al comma 1 sono redatti nelle lingue italiana e tedesca se emessi dagli organi, uffici, enti e concessionari indicati nell'art. 1 e redatti in lingua italiana e tradotti in lingua tedesca se emessi da amministrazioni o enti pubblici aventi sede fuori della regione quando l'interessato e' appartenente al gruppo linguistico tedesco.
Art. 12
1. Agli uffici, enti e reparti militari o di tipo militare, aventi sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale con sede in Trento si applicano, nei rapporti esterni, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. A tal fine essi si avvalgono di proprio personale, compreso quello di leva, con adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, e del personale amministrativo dei Ministeri di appartenenza.
Capo IV. Rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali
Art. 13
1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
Art. 14
1. In caso di arresto in flagranza o di fermo di polizia, l'autorita' giudiziaria o l'organo di polizia, prima di procedere all'interrogatorio o ad altri atti processuali, e' tenuto a chiedere all'arrestato o al fermato quale sia la sua lingua materna.
2. Fatto salvo il disposto dell'art. 32, l'interrogatorio ed ogni altro atto processuale si svolgono nella lingua dichiarata.
3. Se l'arrestato o il fermato si rifiuta di rispondere, se ne da' atto nel verbale e si procede nella lingua presunta ai sensi dell'art. 15.
4. Gli atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale.
Art. 15
1. Fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 14, l'autorita' giudiziaria, che deve procedere alla formulazione di un atto processuale da comunicare o da notificare all'indiziato o all'imputato, usa la lingua presunta di quest'ultimo, individuata in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico e ad altri elementi gia' acquisiti al processo.
2. L'imputato o l'indiziato, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del primo atto processuale, puo' contestare la lingua usata a norma del comma 1 da parte dell'organo giudiziario, con dichiarazione resa personalmente ovvero fatta pervenire all'organo giudiziario procedente.
3. L'autorita' giudiziaria, constatata l'eccezione e accertatane la regolarita', dispone che gli atti posti in essere fino a quel momento siano tradotti e che gli atti successivi sino formati nella lingua dichiarata come materna dall'imputato o indiziato.
4. L'audizione dei testi e' svolta nella lingua materna italiana o tedesca ed e' immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.
5. Gli interventi orali diretti alla risoluzione di questioni pregiudiziali o all'illustrazione delle difese indirizzati al giudice, svolti dai difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere svolti nella lingua italiana o tedesca e sono verbalizzati nella lingua del processo.
6. La presenza in giudizio del querelante, del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda, appartenente a gruppo linguistico diverso da quello dell'imputato, non ha effetto sull'uso della lingua nel processo. Essi vengono sentiti nella loro lingua, con verbalizzazione nella lingua del processo.
7. Gli atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono nulli ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale.
Art. 16
1. Fuori della ipotesi di flagranza di reato o di fermo di polizia, all'imputato che non abbia in precedenza contestato l'uso, da parte dell'organo precedente, della lingua presunta e che debba essere per la prima volta interrogato, il giudice rivolge la domanda prevista dall'art. 14 e procede all'interrogatorio a norma dello stesso articolo.
2. Gli atti precedenti formati in lingua diversa restano validi, salva la immediata traduzione della sola imputazione; gli atti successivi sono formati, a pena di nullita', nella lingua usata nell'interrogatorio.
Art. 17
1. L'imputato, dopo il primo interrogatorio, anche nel caso di esercizio della facolta' di non rispondere prevista dall'art. 78 del codice di procedura penale, puo' decidere che il processo prosegua nell'altra lingua con dichiarazione da lui sottoscritta, resa personalmente o fatta pervenire all'organo procedente tramite il suo difensore.
2. Tale dichiarazione puo' essere resa per una sola volta nel giudizio di primo grado. Parimenti essa puo' essere per una sola volta modificata nel corso del giudizio di secondo grado.
3. In ogni caso tale dichiarazione deve avvenire non oltre l'apertura del dibattimento.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 14 e nei casi di interrogatorio reso in istruttoria, la dichiarazione non puo' essere fatta prima di 24 ore dall'interrogatorio medesimo. In nessun caso essa puo' essere fatta durante il fermo di polizia.
5. La facolta' di cui comma 1 puo' essere altresi' esercitata:
a) dall'imputato dichiarato contumace o assente e che non sia stato ancora interrogato, mediante dichiarazione dell'imputato stesso fatta comunque pervenire al giudice fino a che non siano state compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento;
b) dall'opponente a decreto penale di condanna, contestualmente alla proposizione dei motivi di opposizione.
6. A seguito della dichiarazione gli atti successivi vengono formulati nell'altra lingua a pena di nullita' ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale.
7. La dichiarazione non determina alcuna interruzione dei termini processuali, ne' puo' causare ritardi nello svolgimento del processo.
Essa non comporta, altresi', la traduzione d'ufficio degli atti precedenti.
Art. 18
1. Quando nel giudizio penale si procede contro piu' imputati o vi sia costituzione di parte civile e l'organo competente abbia accertato, a norma degli articoli 14, 15 e 16, che i medesimi appartengono a gruppi linguistici diversi, si osservano le disposizioni che seguono:
a) l'interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato si svolge nelle forme e con le modalita' indicate negli articoli 14 e 16;
b) la parte civile sceglie la lingua che intende usare nel processo;
c) i testimoni, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per l'ammenda vengono sentiti nella lingua materna;
d) gli atti, i documenti e le altre dichiarazioni scritte rese nel processo, sono tradotti nell'altra lingua;
e) le dichiarazioni e le richieste orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state formulate;
f) le requisitorie orali del pubblico ministero sono pronunciate e quelle scritte sono redatte in entrambe le lingue;
g) le istanze e le memorie scritte vengono presentate in entrambe le lingue, mentre le difese orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state pronunciate;
h) i verbali vengono redatti contestualmente in entrambe le lingue;
i) i provvedimenti del giudice, comprese le sentenze, vengono redatti contestualmente e pronunciati in entrambe le lingue.
Art. 19
1. Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, e' richiesto anche il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, risultante dal possesso dell'attestato di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi stessi.
2. Negli elenchi per la corte d'assise d'appello predisposti dai comuni della provincia di Trento viene indicato, per i singoli nominativi, l'eventuale possesso del requisito di cui al comma 1.
3. I giudizi di appello avverso le sentenze della corte d'assise con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e per essi il collegio e' costituito con giudici popolari che siano in possesso del requisito di cui al comma 1.
4. A tal fine si procede alla estrazione, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in possesso del requisito di cui al comma 1, escludendo quelli che non lo siano, fino al raggiungimento del numero prescritto.
Art. 20
1. Nel processo civile ciascuna parte ha facolta' di scegliere la lingua per la redazione dei rispettivi atti processuali. La lingua cosi' prescelta rimane immutata per l'intero grado del giudizio.
2. Quando l'atto introduttivo e la comparsa di risposta sono redatti nella stessa lingua, il processo e' monolingue. In caso contrario il processo e' bilingue, con traduzione degli atti e documenti a cura e spese dell'ufficio e con verbalizzazione contestuale nelle due lingue.
3. Gli atti e i documenti comunque notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario, che deve chiedere la traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica. La traduzione degli atti e dei documenti e' notificata entro i successivi otto giorni, nei modi e nelle forme prescritte per l'originale. I termini per gli adempimenti di legge decorrono dal giorno della notifica della traduzione. La traduzione e' esente da bollo.
4. I testimoni vengono interrogati e rispondono nella loro madrelingua.
5. Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e dal secondo periodo del comma terzo dell'art. 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella sua madrelingua.
6. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue.
Art. 21
1. Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice e' tenuta ad usare la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'art. 7.
2. Il processo si svolge nella predetta lingua salvo che il convenuto contesti, nella prima udienza di trattazione, la lingua usata dall'amministrazione, producendo nella stessa udienza il certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
3. L'istruttore, verificata la fondatezza della eccezione, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova prima udienza di trattazione.
4. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio e' tenuta ad uniformarsi alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.
Art. 22
1. Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'art. 25 del codice di procedura civile, nonche' nei giudizi di rimessione previsti dal codice di procedura penale.
Art. 23
1. Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi e tributari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 1 si osservano le disposizioni di cui agli articoli 13, 20 e 21, in quanto applicabili.
Art. 24
1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facolta' di rendere la loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.
Art. 25
1. Gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione.
2. Le sentenze ed i provvedimenti del giudice che devono essere depositati a cura di parte davanti ad un giudice situato fuori della regione e quelli a cui si deve dare esecuzione fuori della regione devono essere tradotti in lingua italiana a istanza di parte e a cura e spese dell'ufficio.