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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 190 del 2009

Decisione
decisa il 2009-06-22, depositata il 2009-06-26
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:190
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 33512

  • Circolazione stradale
  • Sanzionabilità del rifiuto di sottoposizione ad accertamenti tesi a verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
  • Indicazione dei casi e dei modi di compromissione della libertà personale ed esclusione della responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura
  • Mancata previsione
  • Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto all'inviolabilità della libertà personale e del diritto di difesa, nonché del principio di personalità della responsabilità penale
  • Omessa descrizione della fattispecie con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione e omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui si sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5 dell'art. 187 cit., nella parte in cui (art. 187, comma 3) non sono indicati i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, nonché nella parte in cui non si esclude la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'art. 187 cit. Invero, il rimettente, da un lato, omette di descrivere la fattispecie del giudizio a quo, circostanza che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, dall'altro, limitandosi a formulare i tre quesiti, rinviando alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, omette ogni motivazione sulla non manifesta infondatezza. - Sulla omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo, che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 96 e n. 93/2009 e n. 395/2008. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, vedi, citate, ordinanze n. 110 e n. 122/2009.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Pontassieve nel procedimento vertente tra Cavini Francesco ed altra e la Prefettura di Firenze con ordinanza del 22 luglio 2008, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 22 luglio 2008, il Giudice di pace di Pontassieve ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; dell'art. 187, comma 3, dello stesso d.lgs., nella parte in cui non indica i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, così sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; degli artt. 196, comma 1, e 187 dello stesso decreto, nella parte in cui non escludono la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui all'art. 187, comma 8, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione; che il rimettente prima di prospettare la questione si limita a riferire di avere “letto” il ricorso in opposizione al verbale di contestazione emesso dai carabinieri per violazione dell'art. 187, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, nonché il ricorso avverso l'ordinanza di sospensione emessa dal prefetto; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, insistendo per la inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che il Giudice di pace di Pontassieve dubita della legittimità costituzionale dell'art. 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; dell'art. 187, comma 3, dello stesso decreto, nella parte in cui non indica i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; degli artt. 196, comma 1, e 187 dello stesso decreto nella parte in cui non escludono la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui all'art. 187, comma 8, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione; che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili sia per omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo, circostanza che preclude il necessario controllo di questa Corte in punto di rilevanza (ex plurimis: ordinanze n. 96 e n. 93 del 2009 e n. 395 del 2008), sia per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni, dal momento che il rimettente si limita a formulare i tre quesiti, rinviando alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione (ordinanze n. 110 e n. 122 del 2009).
punto 3
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pontassieve, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

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