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Sez. L, Sentenza n. 7655 del 23/06/1992 (Rv. 477849 - 01)

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere | Competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione - Spettanza all'organo rappresentante legale dell'ente gestore - Carattere esclusivo - Competenza dei direttori delle sedi periferiche dell'INPS - Insussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1992-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477849-01

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere

Ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, la competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie è attribuita all'ente gestore, e, quindi, all'organo che ne ha la rappresentanza legale in base alla normativa che disciplina l'ente (od istituto) medesimo e non già ad altri organi di esso, essendo in contrario irrilevante il richiamo (ad opera di detta norma) all'art. 18 della stessa legge ed essendo, in particolare, da escludere la competenza dei direttori delle sedi periferiche dell'INPS ai sensi dell'art. 2 della legge n. 72 del 1985, mentre l'inconveniente connesso al fatto che tale esclusione imporrebbe al responsabile dell'infrazione, che intendesse avvalersi del diritto di essere sentito personalmente, l'onere di recarsi a Roma è superabile (a parte la sua irrilevanza come criterio ermeneutico) attraverso la delega del presidente dell'istituto previdenziale ai dirigenti periferici.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1972 num. 748 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 08/03/1985 num. 72 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)