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Sez. 1, Sentenza n. 56 del 09/01/1996 Cc. (dep. 07/03/1996) Rv. 203887 - 01

Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione | Condizioni atte a pregiudicarla - Criteri di valutazione - Libertà di manifestazione del pensiero - Attitudine a produrre pericoli effettivi per la capacità di autodeterminazione del giudice - Esclusione - Fattispecie in tema di reati ambientali.
Stato
decisa il 1996-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203887-01

Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione

In tema di rimessione, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 45 cod. proc. pen., deve considerarsi che la libera espressione del pensiero a proposito di vicende socialmente rilevanti, costituisce dato ineliminabile nell'assetto democratico della società, per cui da essa, quando non trasmodi in attacchi diretti e insistiti, non possono sorgere pericoli effettivi per la capacità di determinazione del giudice, tenuto anche conto delle qualità morali, psicologiche e di esperienza che normalmente corredano le persone di coloro che sono chiamati al disimpegno di funzioni giurisdizionali. (Principio affermato con riguardo a richiesta di rimessione - respinta dalla S.C. - a sostegno della quale l'imputato richiedente, accusato di violazione della normativa a tutela delle acque dallo inquinamento, aveva rappresentato l'avvenuta effettuazione, da parte di locali associazioni ambientaliste, di pubbliche manifestazioni, ampiamente riprese dalla stampa, in cui, tra l'altro, si proclamava la necessità di evitare "processi farsa" e si esprimevano dubbi sulla imparzialità e serenità dell'organo giudicante, manifestazioni, queste, che, ad avviso della S.C., oltre ad attestare una "vivace o anche aspra presa di posizione dello ambientalismo locale", potevano "al più dimostrare una diffidenza dei promotori, in generale, nei confronti della magistratura del luogo", il che, peraltro, doveva "ritenersi connotazione pressoché fisiologica di posizioni critiche, spesso aspre, se non esasperate, di ambienti che hanno lo scopo programmatico della tutela della pubblica salute in tutte le direzioni possibili come dimostra la frequenza di manifestazioni consimili in occasione di procedimenti dello stesso genere").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)