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Sez. 1, Ordinanza n. 16112 del 14/06/2019 (Rv. 654628 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Credito tributario - Insinuazione del concessionario - Estratto del ruolo - Sufficienza - Copie su supporto analogico di un documento informatico - Efficacia probatoria - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654628-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che, stante il disposto dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (modificato dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2010), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all'originale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 2718, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23, Decreto Legisl. 30/12/2010 num. 235 art. 16 com. 1, Decr. Minist. Finanze 03/09/1999 num. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)