Sez. 5, Sentenza n. 2204 del 09/10/1995 Cc. (dep. 10/11/1995) Rv. 202991 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca | Fatto nuovo - Intervenuto dopo il rinvio a giudizio - Convincimento espresso dal giudice del dibattimento: difetto di riscontri alla chiamata di correo - Sussistenza - Fattispecie: associazione per delinquere di stampo mafioso.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca
Può costituire fatto nuovo, che comporta la modifica del quadro di riferimento probatorio e legittima la revoca della custodia in carcere, dopo il rinvio a giudizio dell'indagato, il convincimento espresso dal giudice del dibattimento, all'esito dell'istruttoria svolta, sul difetto dei necessari riscontri alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, da cui sono stati desunti gli indizi fondanti la misura custodiale. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di stampo mafioso). (V. S.U., c.c. 25 ottobre 1995, n. 38, Liotta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)