Sez. 3, Sentenza n. 1716 del 09/11/2004 Ud. (dep. 21/01/2005) Rv. 230661 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Riaccompagno della prostituta sul luogo di esercizio dell'attività da parte del cliente - Reato di favoreggiamento della prostituzione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO
La condotta del cliente della prostituta consistente nel riaccompagnare la stessa, dopo la prestazione sessuale, sul luogo in cui questa esercita la prostituzione, non configura il reato di cui all'art. 3 n. 8 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (favoreggiamento della prostituzione), atteso che trattasi di condotta accessoria alla consumazione del rapporto che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)