Sez. 3, Sentenza n. 14284 del 12/01/2010 Ud. (dep. 14/04/2010) Rv. 246808 - 01
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - RADIO | Installazione e/o esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale - Modifica "in riduzione" dell'impianto già assentito - Nuova autorizzazione - Necessità - Esclusione - Reato - Configurabilità - Esclusione.
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - RADIO
Non integra il reato di installazione e/o esercizio senza autorizzazione di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale (art. 98, comma terzo, Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259) la modifica "in riduzione" di un impianto già assentito, non essendo necessaria in tale ipotesi l'autorizzazione preventiva, ma una semplice comunicazione da parte del soggetto che ne è titolare. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale si era verificata la delocalizzazione e riduzione dell'area originariamente servita dall'impianto autorizzato, ha precisato che a tale ipotesi è applicabile il principio del silenzio assenso, da ritenersi formato una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 98 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)