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Sez. 6, Sentenza n. 21113 del 09/04/2013 Cc. (dep. 16/05/2013) Rv. 256550 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Provvedimento del G.I.P. che dispone il rinnovo della richiesta di rinvio a giudizio per ritenuta nullità - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256550-01

UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

Non è impugnabile, neanche sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con la quale il G.I.P., a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, individuatane una nullità, dispone che lo stesso P.M. provveda al rinnovo dell'atto viziato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)