Sez. 3, Sentenza n. 5205 del 12/02/1980 Ud. (dep. 22/04/1980) Rv. 145079 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - NECESSITA DELLA QUERELA PER LA SUA GIURIDICA ESISTENZA - MANCANZA DI QUERELA - PREVALENZA DELLA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA RISPETTO ALLA PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL REATO.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - NECESSITA DELLA QUERELA PER LA SUA GIURIDICA ESISTENZA - MANCANZA DI QUERELA - PREVALENZA DELLA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA RISPETTO ALLA PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL REATO.*
Il delitto perseguibile a querela non assurge a giuridica esistenza come reato se non quando la querela sia stata effettivamente proposta, e pertanto, per il principio sancito dal secondo comma dell'art 152 cod proc pen, la declaratoria relativa al difetto di querela deve prevalere sulla pronuncia di Estinzione del reato, che presuppone la concreta ipotizzabilita di un reato e la correlativa attuabilita dell'Azione penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)