Sez. 5 - , Sentenza n. 21487 del 07/07/2022 (Rv. 665314 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Società di capitali - Imputazione degli utili - Criteri - Compagine sociale al 31 dicembre del periodo di imposta - Rilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di redditi di società di capitali, l'imputazione degli utili va effettuata in capo a coloro che rivestono la qualità di socio al 31 dicembre del periodo di imposta accertato, momento nel quale il risultato economico è conosciuto dai soci ed è possibile quantificare l'entità degli utili, anche qualora, nel corso dell'esercizio, vi sia stato un mutamento della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, oppure l'ampliamento o la riduzione della partecipazione detenuta dai singoli soci.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)