Sez. 4, Ordinanza n. 318 del 01/02/1996 Cc. (dep. 11/04/1996) Rv. 204428 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere | Capo di imputazione quale parte integrante della sentenza - Applicazione della pena - Esclusione anche implicita dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. al fatto di cui all'imputazione.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere
Poiché parte integrante della sentenza è il capo di imputazione - che espone il fatto-reato in termini tali che sia possibile coglierne l'elemento soggettivo ed oggettivo -; e poiché il secondo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta) vuole che il giudice applichi la pena "se non deve essere pronunziata sentenza di proscioglimento"; ne consegue che il giudice di merito, applicando la pena, esclude - anche implicitamente - che al fatto descritto sul capo di imputazione possano applicarsi le formule di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. (Obbligo di immediata declaratoria di alcune cause di non punibilità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)