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Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie

Testo in vigore al

Art. 15

1. Tra le spese nelle quali debbono contribuire le provincie e i comuni s'intendono comprese anche quelle per le paghe ed indennita' al personale di servizio, come capitani di bastimenti, macchinisti, fuochisti, padroni di caracche, marinai, fanalisti, custodi, ecc.

2. Questa disposizione e' applicabile anche alle spese dei porti di quarta classe.

Art. 16

1. Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti, hanno per iscopo il comodo o l'abbellimento dell'abitato.

2. Questa disposizione e' applicabile anche ai porti di quarta classe.

Art. 17

1. I comuni marittimi del Regno, di accordo colla Camera di commercio, possono chiedere al Governo che sia imposta una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approdano nel rispettivo porto per destinarne il prodotto ad opere straordinarie di compimento, secondo i progetti approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Tali tasse supplementari non potranno eccedere 50 centesimi per tonnellata di registro, ne' il Governo potra' concederne l'applicazione se non previo avviso del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato.

3. Con le stesse norme e per gli stessi effetti potra' essere consentita ai comuni lacuali la imposizione sulle barche che servono al traffico nei laghi di una tassa speciale non eccedente centesimi venticinque per ogni tonnellata di stazza.

4. Con apposito regolamento, fatto previo avviso del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le guarentigie necessarie acciocche' i prodotti delle tasse supplementari riscosse dal Governo non possano essere altrimenti erogate che in opere vantaggiose al porto in cui furono riscosse.

Art. 18

1. Il Governo del Re e' autorizzato a fare concessioni, con decreto Reale, per costruzioni di opere marittime, alle provincie, ai comuni, alle Camere di commercio ed anche a privati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, e potranno accordarsi ai concessionari le tasse supplementari stabilite col precedente articolo di legge, purche' i Municipii, d'accordo con le Camere di commercio, ne facciano a tal fine la richiesta.

2. Per lo spazio di 500 metri a partire dal lido del mare, e per un tratto non maggiore di 5 chilometri, a destra o a sinistra del porto o dell'abitato, i terreni arenili che non siano necessari pei bisogni dello Stato, o che non siano gia' concessi per uso industriale, saranno dati in concessione gratuita per un tempo non maggiore di 90 anni, previi accordi del Ministero dei Lavori Pubblici con quelli della Marineria e del Tesoro, ai comuni che ne facciano richiesta ed i quali si obblighino ad erogare i proventi, che si possono dall'uso di essi ricavare, in opere marittime di utilita' riconosciuta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

3. Per lo identico scopo, con le stesse norme e per la medesima durata di tempo saranno dati in concessione gratuita ai comuni lacuali, i cui porti siano stati parificati a quelli marittimi, i tratti di riva di lago attigui all'abitato o ai porti stessi che non siano necessari pei bisogni dello Stato, o che non siano gia' concessi per uso industriale.

Capo III. Disposizioni speciali pei porti di 4ª classe.

Art. 19

1. Sono obbligatorie pei comuni, o per le associazioni di comuni che abbiano interesse al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe, le spese:

  1. 1° per il mantenimento dei porti naturali o difesi da moli o da scogliere e di tutte quelle altre opere d'arte che servono a facilitare l'approdo ed a rendere sicuro l'ancoraggio nei porti e nelle spiaggie;

  2. 2° per il mantenimento delle calate, banchine, sbarcatoi, delle boe e colonnette per ormeggiare e tonneggiare i bastimenti, nonche' delle torri, degli apparecchi lenticolari ed altri ordigni per l'illuminazione dei porti e dei moli e delle banchine dei medesimi;

  3. 3° potranno essere dichiarate inoltre obbligatorie le spese per la costruzione di opere nuove, il cui costo non ecceda lire 100,000 quando, dopo udito il parere della Commissione locale e di quella permanente per le opere dei porti, spiaggie e fari, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e delle Deputazioni provinciali, siano dal Ministero dei Lavori Pubblici riconosciute necessarie per rendere facile l'approdo, sicuro l'ancoraggio, agevole lo sbarco ed imbarco delle merci, o per il collocamento di fari e fanali occorrenti a fare riconoscere il porto e la sua entrata.1

Art. 20

1. La situazione dei fari e fanali, la loro portata, i colori ed i caratteri distintivi della luce saranno fissati dal Ministero dei Lavori Pubblici, senza l'autorizzazione del quale non potranno poi essere mutati.

Art. 21

1. Le escavazioni che si rendessero necessarie nei porti di 4ª classe potranno, a richiesta dei comuni, essere fatte eseguire dagli stessi accollatari della scavazione dei porti della provincia, per i quali provvede lo Stato.

2. L'importo dei lavori occorrenti, che dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni dei contratti vigenti con lo Stato, sara' dai comuni pagato direttamente agli appaltatori.

3. All'eseguimento dei lavori indicati dallo art. 17 sara' provveduto a cura del comune o delle associazioni di comuni interessati sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio del genio civile.

Art. 22

1. Per intraprendere la costruzione di nuovi porti di 4ª classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento ed alla sistemazione dei medesimi, sara' udito il parere del Consiglio provinciale dopo l'assenso dei Consigli dei comuni interessati, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del loro contributo nella spesa necessaria.

2. Ai comuni stessi dovra' essere data preventivamente comunicazione dei relativi progetti d'arte.

3. Si reputano assenzienti quei comuni i quali, entro due mesi dalla data della notificazione loro fatta, non abbiano prodotte opposizioni ed osservazioni in contrario.

4. Le opposizioni saranno risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Art. 23

1. Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedentemente sara' provveduto dai comuni o dalle associazioni di comuni che vi abbiano interesse, con fondi speciali formati da alcune o da tutte le entrate seguenti:

  1. a) Col prodotto della tassa supplementare a quella di ancoraggio, stabilita dall'art. 11 della presente legge;

  2. b) Coi proventi che si possono ricavare dall'uso delle spiaggie del mare, date in concessione gratuita ai comuni, ai termini dell'art. 18;

  3. c) Col concorso dello Stato, in ragione del 30 per cento;

  4. d) Col concorso della provincia, in ragione del 10 per cento;

  5. e) Con le offerte volontarie;

  6. f) Con le somme che dovranno essere fornite dai comuni interessati a compimento del fondo occorrente allo eseguimento delle opere progettate.

2. I proventi a e b vanno a beneficio comune degl'interessati alle opere da eseguirsi.

Art. 24

1. Il fondo speciale potra' essere impegnato pel servizio di prestiti o come corrispettivo di concessioni riguardanti le opere alla cui esecuzione il fondo stesso e' destinato; ma non potra' mai essere adoperato per altri usi.

Art. 25

1. I progetti di tutti i lavori occorrenti, sia per la costruzione di nuove opere straordinarie nei rapporti di 4ª classe, sia per il mantenimento dei medesimi, saranno a richiesta dei comuni o delle associazioni di comuni, compilati dagli uffici del Genio civile, e dovranno sempre essere approvati, i primi dal Ministero dei Lavori Pubblici, gli altri dai prefetti.

Art. 26

1. Il Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere della Commissione locale e di quella permanente per le opere de' porti, spiaggie e fari, non che del Consiglio superiore dei lavori pubblici, decidera' sulla opportunita' e convenienza dell'attuazione totale o parziale delle nuove opere straordinarie progettate.

2. A tal fine sara' tenuto conto della importanza commerciale del luogo, dello sviluppo presumibile che potranno avere il commercio e la navigazione, della entita' della spesa, dei mezzi finanziari del comune o delle associazioni di comuni, ed infine delle entrate che si possono ricavare presumibilmente dalla tassa supplementare a quella di ancoraggio, e dalla concessione degli arenili.

Art. 27

1. Il concorso dello Stato e delle provincie nelle spese per le nuove opere straordinarie accennate dall'articolo 22 della presente legge, sara' obbligatorio soltanto per quelle delle quali il Ministero dei lavori pubblici abbia riconosciuto la necessita' o la utilita'.

2. Nondimeno il comune, o i comuni interessati avranno facolta' di far eseguire a loro cura anche le altre opere, servendosi delle entrate indicate ai paragrafi a, b, e, f, e di quelle del paragrafo d, purche' le provincie siano disposte ad accordare il loro concorso.

3. Anche quando lo Stato non concorra nella spesa, i progetti esecutivi dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 28

1. L'approvazione dei progetti di nuove opere straordinarie da costruirsi in porti di 4ª classe, fatta con decreto del Ministero dei lavori pubblici, dopo udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di utilita' pubblica.

Art. 29

1. Entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, sulla proposta del comune piu' interessato, ed in mancanza, anche di ufficio, il prefetto della provincia, uditi i comuni che intende obbligare al concorso ed il parere della Intendenza di finanza, dell'ufficio del Genio civile, nonche' la Deputazione provinciale, provvedera' con decreto motivato, seguendo le norme stabilite dal quarto paragrafo dell'art. 8 alla designazione dei comuni interessati ed alla determinazione delle rispettive quote di concorso per ciascun porto o spiaggia.

2. Ancorche' vi sia interesse di comuni appartenenti a diverse provincie, provvedera' per tutti il prefetto della provincia in cui trovasi il porto, udito in tal caso il parere delle Deputazioni provinciali delle diverse provincie a cui appartengono i comuni.

Art. 30

1. Il decreto del prefetto dovra' essere notificato ai comuni interessati. Questi nel termine perentorio di 60 giorni potranno impugnarlo con ricorso al Re, il quale provvedera' definitivamente sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 31

1. Sara' data annualmente comunicazione della liquidazione delle spese ai comuni interessati, i quali dovranno versare la quota risultante a loro debito nella cassa del Consorzio, salvi gli effetti del conto finale, quando si tratti di opere nuove.

2. Le controversie che potessero insorgere a proposito delle liquidazioni saranno risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; ma non potranno sospendere il pagamento della quota determinata dall'impugnata liquidazione.

Art. 32

1. Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento ed alla conservazione dei porti di 4ª classe, saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Art. 33

1. I prefetti dovranno presentare ogni anno al Ministero dei Lavori Pubblici una relazione sulle opere per la costruzione, per l'ampliamento, il miglioramento e per la conservazione dei porti di 4ª classe delle rispettive provincie.

Capo IV. Spese per i fari, fanali e per i segnalamenti.

Art. 34

1. Le spese occorrenti per la erezione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabiliti presso i porti di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe della seconda categoria per farne conoscere la posizione e l'entrata, sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, come le altre spese del relativo porto, e nella medesima proporzione.

2. Nello stesso modo si sostengono le spese per i fanali sulle calate interne dei porti, ogni volta che non siano a carico dei comuni.

Art. 35

1. Staranno a carico interamente dello Stato quelle di tali spese che sono esclusivamente necessarie a far conoscere la posizione e l'entrata dei porti della prima categoria; lo saranno ugualmente quelle per i fari di scoperta o di largo, e per il segnalamento di secche o punti pericolosi lungo le coste od in alto mare.