Sez. 1, Sentenza n. 3445 del 20/12/1973 (Rv. 367434 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ATTI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE - DELIBERAZIONE - NATURA DI ATTO INTERNO - EFFICACIA VERSO I TERZI - CONDIZIONI.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ATTI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE - DELIBERAZIONE - NATURA DI ATTO INTERNO - EFFICACIA VERSO I TERZI - CONDIZIONI.*
Gli enti pubblici non possono assumere alcun valido Obbligo nei confronti dei terzi se non nel rigoroso rispetto delle forme che regolano il procedimento di formazione e di manifestazione della loro volonta. Non basta dunque che il competente organo collegiale abbia preventivamente deliberato di voler concludere il contratto, poiche tale deliberazione rimane un atto interno che non spiega alcuna efficacia verso i terzi, se e finche non venga loro estrinsecata dall'organo cui per legge compete la rappresentanza dell'ente. (Conf 1815/69, mass n 340908; 1296/68, mass n 332864).*
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1925 num. 2578 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)