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REGOLAMENTO (CE) N. 850/98 DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

Testo in vigore al

Titolo VI. Disposizioni specifiche per lo skagerrak e il kattegat

Art. 35

Nonostante l'articolo 19, paragrafo 1, gli organismi marini sotto taglia catturati nello Skagerrak o nel Kattegat possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita entro il limite del 10 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo.

Art. 36

I salmoni e le trote di mare non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma debbono essere immediatamente rigettati in mare quando sono catturati in zone dello Skagerrak e del Kattegat situate al di fuori del limite delle quattro miglia, misurato dalle linee di base dello Stato membro.

Art. 37

1. Dal 1o luglio al 15 settembre è vietato utilizzare reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 32 millimetri nelle acque situate entro tre miglia dalle linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat.

2. Nelle suddette acque e durante il periodo di cui al paragrafo 1 può essere tuttavia praticata la pesca con reti da traino:

di gamberelli boreali (Pandalus borealis), con reti aventi una dimensione minima di maglia di 30 mm;

di blenni vivipari (Zoarces viviparus), ghiozzi (Gobiidae) o scorfani (Cottus spp) da utilizzare come esche, con reti di qualsiasi dimensione di maglia.

Titolo VII. Disposizioni tecniche

Art. 42 Operazioni di trasformazione

1. È vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine. Il divieto non si applica alla trasformazione o al trasbordo degli scarti.

2. Il paragrafo 1 non si applica, tuttavia, alla produzione di surimi e polpa di pesce a bordo di un peschereccio.

Art. 43 Ricerca scientifica

1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di cui la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

2. Gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:

rispondano ai requisiti di cui all'allegato XII del presente regolamento e ai requisiti di commercializzazione adottati in forza dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura14,

siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

Art. 44 Ripopolamento artificiale e trapianto

1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o di trapianto di organismi marini, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Qualora il ripopolamento artificiale o il trapianto siano effettuati nelle acque di un altro Stato membro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati devono essere informati anticipatamente.

2. Gli organismi marini catturati per le finalità specificate al paragrafo 1 del presente articolo e successivamente rigettati vivi in mare possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita, a condizione che siano soddisfatte le norme di commercializzazione adottate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

Titolo VIII. Disposizioni finali

Art. 45

1. Se si rende necessaria un'azione immediata ai fini della conservazione degli stock di organismi marini, la Commissione può, a complemento o in deroga al presente regolamento, prendere tutte le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 48.

2. Qualora incomba una grave minaccia sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato costiero può adottare, per quanto riguarda le acque soggette alla propria giurisdizione, le misure conservative non discriminatorie appropriate.

3.

Le misure di cui al paragrafo 2, corredate delle rispettive motivazioni, sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri non appena sono adottate.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione la Commissione conferma le suddette misure o ne chiede l'annullamento o la modifica. La decisione della Commissione viene immediatamente comunicata agli Stati membri.

Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione delle Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa entro un mese.

Art. 46

1. Gli Stati membri possono istituire misure per la conservazione e la gestione degli stock per quanto riguarda:

  1. a) stock strettamente locali, che interessano soltanto lo Stato membro interessato;

  2. b) condizioni o modalità volte a limitare le catture mediante misure tecniche:

    1. i) che completano quelle definite nella normativa comunitaria sulla pesca, o

    2. ii) che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella normativa suddetta;

a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e registrati nella Comunità o, in caso di attività di pesca non effettuate da un peschereccio, alle persone stabilite nello Stato membro interessato.

2.

Ogni progetto volto ad istituire o a modificare misure tecniche nazionali deve essere comunicato tempestivamente alla Commissione affinché possa presentare le proprie osservazioni.

Se la Commissione ne fa richiesta entro un mese da tale comunicazione, lo Stato membro interessato sospende l'entrata in vigore delle misure contemplate per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione, per consentire alla Commissione di pronunciarsi entro tale termine sulla conformità delle misure suddette alle disposizioni del paragrafo 1.

Qualora la Commissione constati, mediante decisione comunicata a tutti gli Stati membri, che una misura contemplata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può metterla in vigore soltanto dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

Lo Stato membro interessato comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità delle misure tecniche nazionali alle disposizioni del paragrafo 1.

4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può costituire oggetto di una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 48. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.

5. Le misure concernenti la pesca a piedi sono comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione a semplice titolo informativo.

Art. 48

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Queste modalità possono riguardare, tra l'altro:

norme tecniche per la determinazione dello spessore del filo,

norme tecniche per la determinazione della dimensione di maglia,

norme per il campionamento,

elenchi e descrizioni tecniche dei dispositivi che possono essere fissati alle reti,

norme tecniche per la misurazione della potenza motrice,

norme tecniche relative a pezze a maglia quadrate,

norme tecniche relative a pezze di rete,

modifiche delle norme per l'impiego di combinazioni di dimensioni di maglie.

Art. 49

Con effetto dal 1o gennaio 2000 sono abrogati i seguenti articoli o allegati del regolamento (CE) n. 894/97:

gli allegati da I a VII.

I riferimenti al suddetto regolamento si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato XV.

Le denominazioni scientifiche degli organismi marini esplicitamente menzionati nel presente regolamento figurano nell'allegato XIV.

Art. 50

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile con effetto dal 1o gennaio 2000, ad eccezione degli articoli 32, paragrafo 3 e 47 che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998. Per il Consiglio Il Presidente Lord SIMON of HIGHBURY GU C 245 del 12.8.1997, pag. 10.