Sez. 5, Sentenza n. 22126 del 22/10/2007 (Rv. 600987 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Aliquota del 4 per cento - Punti 21 bis e 39 della parte II della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicazione dell'agevolazione a costruzioni rurali destinate al solo ricovero di animali - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE
In tema di IVA, l'applicabilità della tariffa agevolata del 4 per cento, prevista ai punti 21 bis e 39 della tabella, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 14 del d.l. n. 41 del 1985, convertito nella legge n. 85 del 1985, per le "costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno e di altri addetti alla coltivazione dello stesso o all'allevamento del bestiame ed alle attività si connesse" si riferisce necessariamente, secondo la chiara lettera della legge, alle sole abitazioni rurali utilizzate dal proprietario o da altri addetti all'attività agricola e non anche ai manufatti destinati all'allevamento del bestiame.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 14 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)