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Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

2. Per conseguire la nomina e' necessario possedere i seguenti requisiti:

  1. 1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

  2. 2) avere compiuto con esito favorevole i corsi di reclutamento previsti dalla presente legge.

Art. 2

1. Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:

  1. 1) dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

  2. 2) dai marescialli in servizio permanente della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso della durata di un anno, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami.

Art. 3

1. L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

  1. 1) i giovani, anche se gia' alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°;

  2. 2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza, muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 33° anno di eta'.

Art. 4

1. Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'Accademia di cui all'articolo 2, n. 1), devono possedere, oltre ai requisiti indicati nei precedenti articoli 1 e 3, anche i seguenti:

  1. a) essere celibi o vedovi, e comunque senza prole;

  2. b) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

  3. c) essere riconosciuti in possesso della idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

Art. 5

1. I marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso di ammissione al corso per la nomina ad ufficiale di cui al n. 2) dell'articolo 2, oltre a possedere i requisiti indicati nell'articolo 1 debbono avere eta' non superiore a quaranta anni e devono essere riconosciuti in possesso della idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

Art. 6

1. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti dalla presente legge.

2. Il requisito dell'eta' va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi limitatamente ai giovani che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'. Per i giovani che non abbiano superato il ventitreesimo anno di eta', detto requisito va riferito alla data di scadenza del bando di concorso.

Art. 7

1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui all'articolo 2 e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per le finanze.

2. I posti da assegnare alla forma di reclutamento di cui al n. 2) dell'articolo 2 non possono superare la meta' di quelli messi a concorso, nello stesso anno, per gli allievi dell'Accademia.

3. Il Ministro per le finanze ha facolta' di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso per ciascuna forma di reclutamento.

Art. 8

1. La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo decorre:

  1. a) per i provenienti dagli allievi dell'Accademia, da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;

  2. b) per i provenienti dai marescialli, da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale del corso cui hanno partecipato, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dall'Accademia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE