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Sez. 1, Sentenza n. 10854 del 05/03/1976 Ud. (dep. 25/10/1976) Rv. 134647 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OMISSIONE - NULLITA - INCIDENZA SULL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1976-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134647-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OMISSIONE - NULLITA - INCIDENZA SULL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO.*

Nel caso di omissione iniziale della comunicazione giudiziaria, non rimane travolto l'intero giudizio, bensi solo quella parte dell'istruzione che sia stata compiuta illegittimamente, cioe prima che fosse data all'imputato, per atto specifico o per equipollente, la prescritta comunicazione. E la nullita degli Atti invalidamente acquisiti assume Rilevanza nell' ulteriore corso del giudizio solo nei limiti in cui vengano utilizzati in successivi Atti, si che questi si trovino rispetto agli Atti invalidi in una relazione di dipendenza sostanziale. Qualora, invece, tale situazione non si verifichi in quanto gli Atti successivi - ed in particolare l'ordinanza di rinvio a giudizio - trovino il loro fondamento in Atti legittimamente acquisiti, la nullita degli Atti compiuti in violazione dell'art 304 cod proc pen rimane circoscritta agli Atti stessi, non utilizzabili, e non produce altre conseguenze sull'ulteriore corso del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)